Dal 30 novembre 2025 è entrata in vigore una novità di rilievo nella gestione delle sanzioni per eccesso di velocità in Italia: solo gli autovelox registrati sul portale ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) possono emettere multe valide. I dispositivi non censiti, anche se funzionanti, non possono essere utilizzati per irrogare sanzioni amministrative, e le multe eventualmente comminate tramite strumenti non registrati rischiano di essere annullate dai giudici di pace.
La misura mira a garantire trasparenza, uniformità e legalità nell’impiego degli strumenti di rilevamento della velocità, spesso contestati dagli automobilisti come strumenti finalizzati a “fare cassa”. Tuttavia, la novità solleva anche questioni giuridiche complesse, in particolare riguardo alla distinzione tra approvazione e omologazione dei dispositivi, tema da anni oggetto di contenzioso tra MIT e Cassazione.
Il censimento degli autovelox è stato avviato grazie a un complesso quadro normativo, comprendente il decreto Infrastrutture 2025, il decreto direttoriale n. 305/2025 e il decreto dirigenziale n. 367 del 29 settembre 2025, che ha stabilito un termine di 60 giorni per la registrazione dei dispositivi.
Comuni, Province, Regioni e forze dell’ordine hanno l’obbligo di compilare per ogni strumento una scheda tecnica e amministrativa da inserire nella piattaforma MIT, includendo informazioni quali:
Marca, modello e numero di serie
Tipologia del dispositivo (fisso, mobile, temporaneo, permanente)
Localizzazione precisa
Software e firmware installati
Estremi del titolo autorizzativo (approvazione o omologazione)
Eventuali caratteristiche del box di protezione
Dal 30 novembre, il MIT ha pubblicato l’elenco completo dei dispositivi registrati, consultabile da cittadini, avvocati, giudici e forze dell’ordine, garantendo maggiore trasparenza e possibilità di verifica della legittimità delle multe.
È importante sottolineare che le multe precedenti al 30 novembre rimangono valide, poiché la riforma non ha effetto retroattivo. Tuttavia, a partire dalla nuova data, è possibile verificare online se un autovelox sia correttamente registrato al momento dell’infrazione e contestare facilmente eventuali multe emesse da dispositivi non censiti.
Il MIT rende disponibili mappe certificate degli autovelox, integrabili nei principali sistemi di navigazione e nelle app mobili. Questi strumenti consentono di:
Visualizzare solo gli autovelox realmente attivi e registrati
Ridurre le segnalazioni false
Migliorare la precisione e l’uniformità delle informazioni
Tale iniziativa rappresenta un importante passo verso la trasparenza e la sicurezza stradale, offrendo agli automobilisti strumenti di controllo più efficaci.
Nonostante il nuovo censimento, persiste la questione della differenza tra approvazione e omologazione. L’art. 142 del Codice della Strada stabilisce che solo le apparecchiature omologate costituiscono prova valida delle violazioni. La Cassazione, con pronunce recenti (tra cui Cass. n. 10505/2025 e Cass. n. 26521/2025), ha annullato multe emesse da dispositivi solo approvati e non omologati.
Il MIT, invece, sostiene che approvazione e omologazione siano procedure equivalenti, previste dall’art. 201, comma 1-ter, e dall’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, e che un’interpretazione troppo rigida comprometterebbe la sicurezza stradale.
Ne deriva un possibile aumento dei ricorsi e contenziosi, poiché anche gli autovelox registrati potrebbero risultare illegittimi se non omologati secondo la giurisprudenza della Cassazione.
Il nuovo censimento introduce maggiore ordine e crea un archivio pubblico consultabile, favorendo la trasparenza e il controllo da parte dei cittadini. Tuttavia, restano nodi giuridici e operativi da risolvere, con possibili ripercussioni sulle entrate derivanti dalle multe e sull’efficacia complessiva della normativa. Una certezza emerge: dal 30 novembre, solo gli autovelox registrati sul portale MIT potranno rilevare infrazioni valide, offrendo agli automobilisti strumenti concreti per verificare la correttezza delle sanzioni.
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