Il Tribunale di Torre Annunziata interviene con una pronuncia destinata a fare scuola in materia di obblighi economici tra coniugi separati. Con la sentenza n. 2386 del 28 ottobre 2025, i giudici hanno stabilito che i ratei dell’assegno di mantenimento non versati non possono essere recuperati oltre il termine di cinque anni, conformemente al regime di prescrizione previsto dall’art. 2948, n. 4, del codice civile.
La decisione affronta un caso concreto nel quale un ex marito si è visto notificare un atto di precetto per oltre 41 mila euro, somma che la ex moglie riteneva rappresentasse il totale degli importi non corrisposti negli anni. L’iniziativa della donna trovava fondamento nei provvedimenti giudiziari emessi al momento della separazione e nel corso del successivo procedimento di divorzio.
L’uomo, però, ha presentato opposizione, sostenendo non solo di aver adeguatamente provveduto al mantenimento del figlio, ma anche che gran parte delle pretese creditorie fosse ormai prescritta.
Il Tribunale ha ricostruito in modo puntuale la disciplina della prescrizione dei crediti periodici. Ai sensi dell’art. 2948 c.c., gli obblighi che si rinnovano con cadenza regolare – come l’assegno mensile di mantenimento – si prescrivono in cinque anni.
Ciascun rateo, ha ricordato il giudice, inizia autonomamente il proprio termine di prescrizione a partire dalla sua scadenza. Di conseguenza, il creditore deve attivarsi entro cinque anni per evitare la perdita definitiva del diritto. A tal fine, è sufficiente un qualunque atto interruttivo, come una formale diffida o un’azione giudiziale.
La mera esistenza di una sentenza di separazione – che impone l’obbligo di versamento per il futuro – non trasforma automaticamente la prescrizione da quinquennale a decennale. Mancando un accertamento specifico sui singoli ratei insoluti, il regime rimane quello breve.
Il Collegio ha tuttavia precisato che l’art. 2953 c.c., che prevede la prescrizione decennale per i crediti consacrati in una sentenza passata in giudicato, può trovare applicazione solo quando un giudice abbia accertato e condannato il debitore al pagamento di determinate mensilità arretrate.
Occorre dunque una pronuncia definitiva che cristallizzi l’inadempimento e lo trasformi in un’obbligazione giudiziale nuova e autonoma.
Nel caso esaminato, tale giudicato non esisteva: né la sentenza di separazione né l’ordinanza presidenziale avevano valutato i ratei pregressi, limitandosi a disciplinare il mantenimento per il futuro. Da ciò l’impossibilità di invocare la prescrizione decennale.
Un passaggio particolarmente significativo della sentenza riguarda l’inapplicabilità dell’art. 2941, n. 1, c.c., sulla sospensione della prescrizione tra coniugi.
Secondo il Tribunale, la ratio della norma – evitare che la necessità di preservare l’armonia familiare impedisca a un coniuge di agire contro l’altro – viene meno con la separazione personale.
In tale fase, infatti, il vincolo affettivo è già compromesso e le parti si trovano in una condizione di conflittualità manifesta. Non vi sono, quindi, quelle ragioni di tutela della vita coniugale che giustificano la sospensione del decorso del tempo.
La ex moglie, pertanto, non poteva invocare il perdurante matrimonio (pur in stato di separazione) per giustificare l’inerzia protrattasi per anni.
Verificata l’assenza di atti interruttivi validi, il Tribunale ha accolto l’opposizione dell’ex marito, dichiarando la nullità della parte del precetto relativa ai ratei anteriori al quinquennio rispetto alla data di notifica.
Restano esigibili soltanto le mensilità ricadenti nel periodo non prescritto, con un notevole ridimensionamento della somma richiesta.
Questa pronuncia produce conseguenze rilevanti:
La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata si inserisce in un filone giurisprudenziale che mira a garantire certezza nei rapporti economici familiari e a evitare che richieste risalenti nel tempo vengano fatte valere quando diventa difficile reperire la documentazione dei pagamenti effettuati.
Il messaggio è chiaro: nell’ambito degli obblighi di mantenimento, l’inerzia non trova tutela. Ogni rata ha una scadenza precisa, e il decorso del tempo non può essere ignorato neppure in presenza di una crisi coniugale.
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