La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 27102 depositata il 9 ottobre scorso, ha chiarito in maniera definitiva l’ambito di tutela delle vittime di incidenti stradali, precisando che il risarcimento non può limitarsi al solo danno biologico, ma deve includere anche la sofferenza emotiva derivante dall’evento.
L’ordinanza rappresenta un importante richiamo ai principi costituzionali e civilistici in materia di tutela dell’integrità psicofisica della persona, riconosciuta come diritto inviolabile dall’articolo 32 della Costituzione. La Corte sottolinea che, in caso di sinistro, il risarcimento deve essere pieno ed integrale, comprendendo non solo le lesioni fisiche, ma anche il dolore, la paura e il turbamento emotivo provocati dall’incidente.
Il caso concreto riguarda un sinistro avvenuto a Belluno, dove una donna fu investita da un furgone mentre attraversava la strada. In primo grado, il tribunale aveva respinto la richiesta di risarcimento, ritenendo la vittima interamente responsabile. Successivamente, la Corte d’Appello accertò una responsabilità concorrente, attribuendo il 70% della colpa alla donna e il 30% al conducente del veicolo, riconoscendo così un risarcimento consistente per danno non patrimoniale, poi ridotto proporzionalmente in base al concorso di colpa.
Nonostante la decisione di secondo grado, la vittima si rivolse alla Cassazione lamentando che il giudice non avesse distinto e riconosciuto il danno morale accanto a quello biologico. La Suprema Corte ha accolto tale censura, chiarendo che le due forme di danno appartengono entrambe alla categoria del danno non patrimoniale, disciplinata dall’articolo 2059 del codice civile.
In particolare:
– Il danno biologico riguarda la menomazione dell’integrità psicofisica, valutata dal punto di vista medico-legale.
– Il danno morale rappresenta la sofferenza soggettiva della vittima: ansia, paura, frustrazione e turbamento interiore.
Ignorare il danno morale equivale a negare una parte rilevante del pregiudizio subito.
La sentenza richiama disposizioni chiave del codice civile: l’art. 2054 sulla responsabilità nella circolazione dei veicoli e l’art. 1227 sul concorso di colpa, oltre alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (n. 26972/2008), secondo cui il danno non patrimoniale comprende diverse componenti – biologico, morale e dinamico-relazionale – che devono essere valutate e motivate separatamente dal giudice di merito.
Dal punto di vista pratico, la liquidazione del danno non patrimoniale segue le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, riconosciute a livello nazionale, che consentono di quantificare anche, in via presuntiva, la sofferenza morale. La Corte ha ribadito che il danno morale non è un’appendice, ma una componente essenziale del pregiudizio subito dalla vittima, che deve essere esplicitata e motivata nella liquidazione del risarcimento.
Nel caso di Belluno, la Corte d’Appello aveva liquidato solo il danno biologico, senza indicare se la somma comprendesse anche il dolore interiore. La Cassazione ha quindi dichiarato il provvedimento viziato da errore di diritto, rinviando la causa alla Corte d’Appello per una nuova liquidazione conforme ai criteri delle tabelle milanesi e comprensiva del danno morale.
La pronuncia conferma un principio fondamentale: chi subisce un incidente stradale ha diritto a un risarcimento completo, che tenga conto non solo della menomazione fisica, ma anche della sofferenza psicologica, reale e tutelata dalla legge, sebbene non misurabile con strumenti medici. Una decisione destinata a incidere sul modo in cui i tribunali italiani valutano il risarcimento del danno non patrimoniale, rafforzando la protezione delle vittime.
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