La gestione dei libretti postali cointestati solleva spesso interrogativi, in particolare quando uno dei titolari viene a mancare. È legittimo che il superstite possa ottenere l’intero saldo, oppure solo una quota? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28935 del 2025, ha fornito un chiarimento decisivo sul tema, confermando e precisando la disciplina vigente.
Il libretto di risparmio postale può essere intestato fino a quattro persone maggiorenni. La legge consente la gestione individuale dei fondi nel caso in cui sia stata scelta l’opzione di firma disgiunta: ciascun cointestatario può operare autonomamente, senza necessità di autorizzazione dagli altri titolari. Nei libretti Smart questa modalità è prevista di default. Rimane tuttavia un vincolo pratico: per effettuare operazioni è necessario essere in possesso del libretto fisico o della carta associata. La sola intestazione non conferisce automaticamente la possibilità di movimentare i fondi.
Per quanto riguarda il numero di libretti intestabili a una stessa persona, Poste Italiane precisa che non vi sono limiti per i maggiorenni, mentre i minori possono possedere un solo libretto. Dal 14 aprile 2025 è entrata in vigore una novità normativa importante: non è più possibile aprire nuovi libretti ordinari. L’unico prodotto attivabile è oggi il libretto Smart, caratterizzato da strumenti digitali avanzati e collegabile a servizi aggiuntivi, come la carta libretto e il risparmio postale digitale.
Il nodo più complesso riguarda il destino del saldo quando uno dei titolari viene a mancare. La Cassazione ha chiarito che, in caso di cointestazione con pari facoltà di rimborso, il superstite ha diritto a richiedere il pagamento senza che questo possa essere bloccato dalla semplice opposizione degli eredi. Poste Italiane è tenuta a procedere al rimborso, salvo che non sia presente un provvedimento giudiziario formale che ne impedisca l’esecuzione.
La disciplina attuale trae origine dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 giugno 2002, che ha superato la normativa precedente, che permetteva agli eredi di impedire qualsiasi prelievo da parte del superstite. Oggi, invece, il superstite può ottenere almeno il 50% del saldo senza rischi legali, anche di fronte all’opposizione di uno degli eredi.
La controversia esaminata dall’ordinanza riguardava un cointestatario che aveva visto negato da Poste Italiane il rimborso della metà del saldo, a seguito dell’opposizione di un coerede della defunta. L’ente aveva ritenuto applicabili le vecchie norme dei D.P.R. nn. 156/1973 e 256/1989, in quanto il libretto originario era stato aperto nel 1991 e sostituito nel 2003.
La Cassazione ha invece stabilito che il rapporto doveva essere considerato sorto nel 2023, e quindi disciplinato dalla normativa più favorevole introdotta nel 2002. La Corte ha inoltre richiamato gli articoli 1295 e 1298 del codice civile, precisando che:
– tutti i cointestatari sono titolari del denaro presente sul libretto;
– la morte di uno dei titolari non interrompe la comunione dei fondi;
– gli eredi subentrano nei diritti del defunto, senza limitare il potere di prelievo del superstite;
– il superstite deve tuttavia riconoscere agli eredi la quota spettante.
In concreto, in presenza della pari facoltà di rimborso, Poste Italiane può versare al superstite il 50% del saldo senza assumersi responsabilità ulteriori. Eventuali contestazioni riguarderanno esclusivamente il rapporto tra superstite ed eredi. Questa interpretazione è coerente con precedenti pronunce della Corte sui buoni postali, tra cui le sentenze n. 24639 del 2021 e n. 22577 del 2023.
La Cassazione ribadisce così un principio di tutela del superstite nei libretti postali cointestati, garantendo la liquidità immediata di almeno metà del saldo. L’interpretazione consolidata elimina l’arbitrarietà delle opposizioni dei coeredi, conferendo chiarezza e certezza ai rapporti tra eredi e cointestatari superstiti, e rafforzando la protezione giuridica dei risparmiatori.
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