Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025 si apre una nuova fase nei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria. A partire dalle spese sostenute nell’anno in corso, l’Agenzia delle Entrate potrà, in questo modo, accedere in via diretta e dettagliata alle informazioni sanitarie e veterinarie presenti nel Sistema Tessera Sanitaria, utilizzandole ai fini dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi.
La misura, che introduce sostanziali modifiche alla disciplina vigente, mira a potenziare l’efficacia dei controlli evitando richieste documentali ai contribuenti, ma al tempo stesso solleva questioni delicate in tema di riservatezza e tutela dei dati personali.
Il provvedimento ministeriale integra l’art. 4 del decreto 19 ottobre 2020 aggiungendo il nuovo comma 4-bis, recependo quanto già delineato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281068/2025.
A partire dal 2025, gli operatori sanitari saranno tenuti a trasmettere i dati delle spese con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo — una semplificazione formale che, tuttavia, rende più serrati i tempi degli adempimenti.
La novità più incisiva riguarda però l’uso dei dati da parte del Fisco: durante i controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate potrà accedere ai singoli documenti di spesa relativi al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico, con un livello di dettaglio inedito.
Il meccanismo adottato mantiene un filtro preliminare. Non tutte le dichiarazioni saranno automaticamente oggetto di analisi approfondita: la selezione avverrà in maniera centralizzata, individuando i contribuenti da verificare sulla base di criteri di rischio.
Solo per le dichiarazioni estratte, i funzionari territorialmente competenti potranno consultare:
– codice fiscale del contribuente o del familiare per cui è stata sostenuta la spesa;
– codice fiscale o partita IVA del prestatore sanitario;
– data del documento;
– tipologia di spesa (farmaci, visite, ticket, dispositivi medici ecc.);
– importo e data del pagamento;
– indicazione della tracciabilità o meno della transazione.
Resta confermata la tutela per chi ha esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei dati sanitari: tali informazioni non saranno accessibili agli uffici fiscali.
L’accesso operato dai funzionari permetterà di visualizzare l’intero “ciclo” della spesa sanitaria, dal dettaglio del documento fiscale alla modalità di pagamento.
Questo assume particolare rilevanza perché molte detrazioni sono subordinate all’utilizzo di strumenti tracciabili, come previsto dalla normativa fiscale vigente.
Il nuovo sistema consente così una verifica puntuale della correttezza delle detrazioni richieste e della corrispondenza tra spesa dichiarata e dati trasmessi dagli operatori sanitari.
La riforma incide significativamente sulle modalità operative della dichiarazione dei redditi.
In fase di dichiarazione, non sarà più necessario esibire materialmente fatture o scontrini se i dati risultano registrati nel sistema.
Rimane comunque l’obbligo di conservare:
– documenti relativi a spese per cui è stata esercitata l’opposizione alla trasmissione;
– fatture non confluite nella precompilata;
– documenti relativi a trattamenti o soggetti non obbligati all’invio dei dati.
L’apposizione del visto di conformità diventa più agevole: gli operatori potranno basarsi sui dati presenti nel Sistema TS senza verificare ogni documento cartaceo.
Tuttavia, in caso di controllo formale successivo, la verifica avverrà direttamente online da parte dei funzionari.
La nuova disciplina rappresenta una svolta nel rapporto tra cittadini e fisco: da un lato semplifica la dichiarazione dei redditi e riduce gli oneri documentali; dall’altro introduce un sistema di controlli molto più penetrante, fondato sull’accesso diretto ai dati sanitari.
Sarà essenziale monitorare l’applicazione concreta delle nuove regole per garantire un equilibrio tra efficienza fiscale, tutela della privacy e rispetto del principio di proporzionalità nell’uso dei dati personali.
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