Assegno di mantenimento e social network: come le foto ostentate online possono influenzare l’importo

Negli ultimi anni, i tribunali italiani hanno progressivamente riconosciuto il valore probatorio dei contenuti pubblicati sui social network nelle cause di famiglia. La recente sentenza 337/21 della Corte d’Appello di Torino conferma che fotografie e post online possono incidere concretamente sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, rivelando una capacità economica reale diversa da quella dichiarata ai fini fiscali.


Nel caso esaminato dalla Corte torinese, un genitore dichiarava un reddito annuo inferiore a 24mila euro, ma pubblicava regolarmente immagini di soggiorni in località esclusive come Capri, Saint-Tropez, Montecarlo e la Versilia, oltre a viaggi internazionali, cene in ristoranti di lusso e acquisti in boutique prestigiose. Tali comportamenti non sono stati considerati meri atti di ostentazione, ma indicatori concreti di disponibilità economiche superiori rispetto a quelle ufficialmente dichiarate. Il giudice ha quindi stabilito un aumento dell’assegno per i figli minori, basandosi sulla valutazione complessiva del tenore di vita effettivo del genitore.


La nascita di nuovi figli non implica automaticamente una riduzione

La sentenza chiarisce anche un aspetto spesso frainteso: la nascita di ulteriori figli non determina di per sé una diminuzione dell’assegno dovuto per quelli di precedenti relazioni. Nel caso in esame, il padre aveva avuto un altro figlio da una nuova relazione e aveva richiesto una riduzione dell’assegno. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la richiesta, rilevando che il genitore disponeva di risorse adeguate, comprese proprietà immobiliari e partecipazioni societarie. Il principio affermato è chiaro: l’assegno può essere ridotto solo se la nascita di un nuovo figlio comporta una comprovata diminuzione della capacità contributiva del genitore.


L’assegno di mantenimento risponde ai bisogni dei figli, non a equilibri tra genitori

La Corte d’Appello di Torino ha ribadito che l’assegno di mantenimento non ha la funzione di riequilibrare le differenze economiche tra i genitori, ma deve rispondere esclusivamente alle necessità concrete dei minori. Spese per istruzione, alimentazione, abbigliamento, attività sportive e ricreative, nonché cure mediche, rappresentano i criteri guida per determinare l’importo. L’assegno non può trasformarsi in strumento di compensazione tra ex coniugi, ma deve essere proporzionato ai bisogni effettivi dei figli, tenendo conto della reale disponibilità economica di ciascun genitore.


Social network come strumenti probatori

La sentenza della Corte torinese stabilisce un precedente significativo: foto e contenuti pubblicati sui social network costituiscono elementi validi per valutare la reale capacità economica di un genitore. Vacanze esotiche, soggiorni in località esclusive, acquisti costosi e cene in ristoranti di lusso possono essere considerati indicatori concreti di una capacità di spesa superiore a quella dichiarata. Nel caso di discrepanze rilevanti tra redditi ufficiali e stile di vita ostentato, il tribunale può considerare inattendibili le dichiarazioni fiscali e determinare l’assegno in base alla capacità reale del genitore.


Va sottolineato che l’utilizzo di contenuti pubblici o semipubblici sui social network in sede giudiziaria non configura una violazione della privacy: chi condivide tali informazioni accetta implicitamente che possano essere visionate e valutate anche in ambito legale. Pertanto, chi si trova coinvolto in procedure di separazione o revisione dell’assegno deve prestare particolare attenzione a ciò che pubblica, poiché ogni immagine di uno stile di vita agiato può diventare determinante nella decisione del giudice.



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