Assegno di incollocabilità INAIL: estensione della tutela fino a 67 anni dal 2026. Profili giuridici e impatto sistemico

L’adeguamento dell’assegno di incollocabilità INAIL al nuovo assetto previdenziale rappresenta un intervento di rilievo nel panorama della protezione sociale, rafforzando la continuità assistenziale per i lavoratori colpiti da infortunio o malattia professionale.

A partire dal 1° gennaio 2026, il sistema di tutela predisposto dall’INAIL per i lavoratori titolari di rendita subisce un’importante estensione. Il limite anagrafico per la corresponsione dell’assegno di incollocabilità viene innalzato da 65 a 67 anni, allineandosi all’età attualmente prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia. La modifica è stata ufficializzata con la circolare INAIL n. 55 dell’11 dicembre 2025 e trova fondamento normativo nel decreto-legge n. 159/2025.

L’intervento si inserisce in un più ampio processo di armonizzazione tra misure assistenziali e sistema previdenziale, reso necessario dall’allungamento della vita lavorativa e dall’evoluzione del quadro demografico. In tale prospettiva, il legislatore ha inteso evitare soluzioni di continuità nella tutela economica di soggetti già caratterizzati da una condizione di oggettiva fragilità.


Continuità assistenziale e riapertura delle tutele

Sotto il profilo applicativo, l’assegno continuerà a essere riconosciuto in via automatica fino al compimento del 67° anno di età per i beneficiari che raggiungeranno tale soglia a decorrere dal 2026. Di particolare rilievo è inoltre la riattivazione del diritto per quei lavoratori ai quali la prestazione era stata sospesa al raggiungimento dei 65 anni, in base alla previgente disciplina.

La misura rafforza il principio di continuità assistenziale, prevenendo vuoti di protezione economica in una fase di transizione delicata, che precede l’accesso alla pensione. Ne emerge una concezione evolutiva della tutela INAIL, sempre più orientata a garantire stabilità reddituale e coerenza sistemica.


Natura e funzione dell’assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità costituisce una prestazione economica accessoria alla rendita INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Esso è riconosciuto ai lavoratori per i quali sia accertata la perdita totale della capacità lavorativa ovvero l’impossibilità di un reinserimento occupazionale, anche nell’ambito del collocamento mirato.

La ratio dell’istituto risiede nella tutela di soggetti che, per la gravità o la tipologia delle menomazioni subite, non possono essere utilmente collocati in alcun contesto produttivo, né senza rischi per sé stessi, né per la sicurezza di terzi o degli impianti. In tale senso, l’assegno assume una funzione di garanzia del reddito, sostitutiva rispetto a qualsiasi prospettiva lavorativa residuale.


Requisiti di accesso e parametri medico-legali

Per accedere all’assegno di incollocabilità, il lavoratore deve soddisfare una serie di requisiti rigorosamente definiti. In primo luogo, il limite di età, ora elevato a 67 anni, rappresenta il presupposto anagrafico fondamentale. A ciò si aggiunge il riconoscimento dell’impossibilità assoluta di collocazione lavorativa da parte degli organi competenti.

Sotto il profilo sanitario, la normativa distingue tra eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2006, per i quali è richiesto un grado di inabilità non inferiore al 34% secondo le tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965, ed eventi successivi al 1° gennaio 2007, per i quali è necessario un danno biologico superiore al 20%, accertato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000.


Importo della prestazione e prospettive evolutive

L’importo dell’assegno, soggetto ad aggiornamento annuale sulla base degli indici inflattivi, è attualmente pari a 308,23 euro mensili, nella misura vigente dal 1° luglio 2025. Anche per gli anni successivi è previsto l’adeguamento della prestazione, al fine di preservarne l’effettiva capacità di sostegno.

Non si esclude, inoltre, che futuri innalzamenti dell’età pensionabile possano determinare ulteriori estensioni del limite anagrafico per la corresponsione dell’assegno. Il quadro normativo che si delinea appare dunque improntato a una flessibilità funzionale, volta ad accompagnare in modo coerente il passaggio dalla tutela assistenziale al trattamento pensionistico, senza compromettere i diritti di chi ha già subito conseguenze invalidanti permanenti.





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