Emergenza sanitaria e rapporto di lavoro: la Consulta legittima Green Pass e obbligo vaccinale per gli over 50

La sentenza n. 199/2025 della Corte costituzionale chiarisce il primato della salute pubblica nel bilanciamento con il diritto al lavoro

Con la sentenza n. 199 del 2025, depositata nelle scorse settimane, la Corte costituzionale interviene in modo definitivo su uno dei nodi più delicati emersi durante la gestione della pandemia da Covid-19: la compatibilità costituzionale del Green Pass nei luoghi di lavoro e dell’obbligo vaccinale per i soggetti con più di cinquant’anni. La decisione della Consulta segna un passaggio di rilievo sistemico, chiarendo i criteri attraverso cui devono essere bilanciati i diritti fondamentali individuali e l’interesse collettivo alla tutela della salute in situazioni di emergenza sanitaria straordinaria.

 

Il caso concreto e le questioni sollevate

La pronuncia trae origine da una controversia promossa da due dipendenti a tempo indeterminato della Regione Siciliana. All’epoca dei fatti, nell’autunno del 2021, le lavoratrici avevano superato la soglia anagrafica dei cinquant’anni e, non essendo in possesso della certificazione verde, furono escluse dall’accesso ai luoghi di lavoro, con conseguente sospensione della retribuzione.

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, che introdusse l’obbligo vaccinale per gli over 50, la loro posizione non mutò. L’assenza di vaccinazione impediva, infatti, l’ottenimento del Green Pass rafforzato, rendendo impossibile la ripresa dell’attività lavorativa fino al maggio 2022. Il giudice del lavoro di Catania, investito della controversia, ha rimesso alla Corte costituzionale la valutazione della legittimità delle norme emergenziali, ipotizzando un possibile contrasto con diversi principi costituzionali, tra cui il diritto al lavoro, alla retribuzione, alla salute e alla dignità della persona.

Il vaglio della Consulta sulle norme emergenziali

Le disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalità erano, in particolare, l’art. 1 del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 — che subordinava l’accesso ai luoghi di lavoro al possesso del Green Pass base — e l’art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2022, che introduceva l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni.

La Corte ha respinto integralmente le censure, ritenendo le misure coerenti con la Carta costituzionale. Al centro della motivazione si colloca il principio di ragionevolezza dell’azione legislativa. Secondo i giudici, il legislatore ha operato sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili nel contesto di una crisi sanitaria in rapida evoluzione, caratterizzata da un elevato tasso di ospedalizzazione e mortalità, soprattutto nella fascia di età superiore ai cinquant’anni.

Età anagrafica e tutela della salute collettiva

La scelta di concentrare l’obbligo vaccinale su una specifica categoria anagrafica è stata ritenuta non solo legittima, ma funzionale a un obiettivo di protezione rafforzata dei soggetti più esposti al rischio di forme gravi della malattia. La Corte sottolinea come tale opzione non abbia carattere discriminatorio, poiché risponde a un criterio oggettivo fondato su evidenze epidemiologiche, e non sulla tipologia delle mansioni svolte.

In questa prospettiva, la vaccinazione obbligatoria è stata interpretata come uno strumento di prevenzione sistemica, volto non soltanto alla tutela del singolo lavoratore, ma anche alla salvaguardia dell’efficienza del sistema sanitario nazionale.

Vaccinazione, rischio e art. 32 della Costituzione

Quanto alla compatibilità dell’obbligo vaccinale con l’art. 32 della Costituzione, la Consulta richiama i pareri dell’Agenzia italiana del farmaco e dell’Istituto superiore di sanità, evidenziando l’elevata efficacia dei vaccini nel ridurre le conseguenze più gravi dell’infezione da Covid-19. Gli eventi avversi gravi, pur statisticamente esistenti, sono stati qualificati come rari o molto rari e, in ogni caso, non tali da superare i benefici complessivi del trattamento.

Il rischio residuale non rende illegittimo il trattamento sanitario imposto per legge, potendo al più fondare un diritto all’indennizzo in caso di danno, ma non incidendo sulla validità della scelta legislativa orientata alla tutela della salute collettiva.

Green Pass, tamponi e dignità personale

La Corte si è pronunciata anche sull’obbligo di sottoporsi a test diagnostici per ottenere il Green Pass base, respingendo l’idea che tale misura possa ledere la dignità personale. Il tampone è stato qualificato come un intervento minimamente invasivo, privo di connotazioni stigmatizzanti e caratterizzato da un disagio temporaneo, insufficiente a prevalere sull’esigenza di contenere la diffusione del contagio nei contesti lavorativi.

Diritto al lavoro e principio di corrispettività

Di particolare rilievo è il passaggio dedicato al rapporto tra diritto al lavoro e sicurezza sanitaria. La Corte afferma che, in un contesto emergenziale, il diritto al lavoro non può essere esercitato in modo avulso dalle condizioni di sicurezza imposte a tutela della collettività. Green Pass e vaccinazione, per effetto della legge, entrano a far parte delle condizioni di legittima esecuzione della prestazione lavorativa.

La sospensione dalla retribuzione non assume, dunque, natura sanzionatoria, ma rappresenta una conseguenza del principio di corrispettività: se la prestazione non può essere resa nel rispetto delle condizioni di legge, viene meno anche il diritto al compenso.

Assegno alimentare e responsabilità individuale

Coerentemente, la Corte esclude il diritto all’assegno alimentare nei casi di sospensione per mancato rispetto degli obblighi sanitari. Diversamente dalle ipotesi in cui l’inattività dipende da una scelta del datore di lavoro, qui l’impossibilità di lavorare discende da una decisione personale e consapevole del dipendente di non adempiere a un obbligo di legge. In tale contesto, non è giustificato addossare al datore un onere economico aggiuntivo.

Una decisione di sistema

La sentenza n. 199/2025 non ridefinisce la gerarchia dei diritti costituzionali, ma ne offre una lettura dinamica, adattata alle circostanze eccezionali di una crisi sanitaria. Quando l’emergenza è temporanea, fondata su dati scientifici e orientata alla protezione della collettività, il bilanciamento può legittimamente favorire la tutela della salute pubblica, anche a costo di comprimere, entro limiti proporzionati, l’esercizio del diritto al lavoro.

Una pronuncia destinata a costituire un punto di riferimento non solo per il passato pandemico, ma anche per le future emergenze sanitarie, nelle quali il diritto sarà chiamato, ancora una volta, a misurarsi con la sicurezza di tutti.




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