Animali domestici in condominio: quando il regolamento può vietarli. La nuova giurisprudenza ridefinisce i confini del diritto

La detenzione di animali domestici in ambito condominiale non costituisce un diritto assoluto e incondizionato. Una recente pronuncia del Tribunale di Trento interviene su un tema da tempo dibattuto, chiarendo la portata vincolante dei regolamenti condominiali di natura contrattuale e riaprendo il confronto tra autonomia privata e tutela dei diritti individuali.

Nel sistema giuridico italiano, il diritto di possedere animali domestici all’interno della propria abitazione è oggi ampiamente riconosciuto e tutelato. Tuttavia, tale diritto incontra limiti precisi, soprattutto quando si inserisce nel contesto della convivenza condominiale, dove entrano in gioco interessi contrapposti e la necessità di un equilibrio tra libertà individuali e regole comuni.

In questo solco si colloca la sentenza n. 712 del 6 ottobre 2025 del Tribunale di Trento, che ha ritenuto legittimo e vincolante il divieto di detenere animali domestici previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale, purché tale regolamento sia stato accettato dai condomini al momento dell’acquisto delle singole unità immobiliari.


La distinzione tra regolamento assembleare e regolamento contrattuale

Elemento centrale della decisione è la qualificazione del regolamento condominiale. La giurisprudenza distingue, infatti, tra:

  • – regolamento assembleare, approvato a maggioranza dall’assemblea dei condomini;
  • – regolamento contrattuale, predisposto dal costruttore o deliberato all’unanimità e accettato espressamente dai singoli condomini tramite gli atti di compravendita.

Secondo il Tribunale di Trento, solo nel secondo caso le clausole possono incidere in modo significativo sui diritti individuali dei proprietari, inclusa la possibilità di vietare la detenzione di animali domestici. La legittimità del divieto risiede nella sua origine consensuale, che lo rende espressione dell’autonomia privata e parte integrante del contratto di acquisto.


Il rapporto con l’articolo 1138 del Codice civile

La decisione assume particolare rilevanza perché si confronta con l’art. 1138, comma 5, del Codice civile, il quale stabilisce che il regolamento di condominio non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Tale norma è stata tradizionalmente interpretata come un limite imposto ai regolamenti assembleari, impedendo all’assemblea di introdurre divieti generalizzati mediante delibere approvate a maggioranza.

Resta tuttavia controverso se tale divieto si estenda anche ai regolamenti contrattuali. Il Tribunale di Trento aderisce a un orientamento più restrittivo, ritenendo che l’art. 1138 c.c. non impedisca ai condomini, attraverso un accordo unanime e consapevole, di autolimitare i propri diritti, inclusa la facoltà di detenere animali domestici.


Animali e spazi comuni: limiti alla libertà di circolazione

Ulteriore profilo affrontato dalla giurisprudenza riguarda la circolazione degli animali negli spazi comuni. Sul punto è intervenuto il Tribunale di Pescara con sentenza n. 33 del 12 aprile 2025, chiarendo che il proprietario di un animale domestico è responsabile dei danni cagionati anche quando l’animale si muove liberamente, senza un controllo adeguato.

Il giudice ha richiamato l’art. 2052 c.c., che configura una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o a chi ha in uso l’animale, indipendentemente dalla colpa. Il reiterato accesso dell’animale nella proprietà altrui, con imbrattamenti, deiezioni e conseguenze sulla salute o sul decoro, legittima sia il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sia l’adozione di misure coercitive per prevenire ulteriori pregiudizi.

La libertà di detenere animali nella proprietà esclusiva, dunque, non si traduce automaticamente in una libertà illimitata di circolazione negli spazi comuni, dove prevalgono le esigenze di sicurezza, igiene e quiete collettiva.


La responsabilità del proprietario e l’onere della prova

Nel caso esaminato dal Tribunale di Pescara, è emerso che la proprietaria degli animali non aveva adottato alcuna misura idonea a controllarne i movimenti, nonostante le reiterate segnalazioni dei vicini. L’assenza di prove circa l’adempimento dei doveri di custodia e vigilanza ha condotto alla condanna al risarcimento del danno, quantificato in 1.500 euro, sulla base delle prove testimoniali e documentali fornite dalla parte ricorrente.

La pronuncia ribadisce che, per andare esente da responsabilità, il proprietario deve dimostrare l’esistenza di un caso fortuito, ossia di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno prodotto.

 

Le recenti decisioni giurisprudenziali delineano un quadro chiaro: la tutela degli animali domestici convive con limiti giuridici ben definiti. Il diritto di detenerli può essere validamente escluso da un regolamento condominiale contrattuale accettato all’atto dell’acquisto, mentre la loro presenza negli spazi comuni deve avvenire nel rispetto delle regole di convivenza e sotto la piena responsabilità del proprietario.

In un contesto di crescente attenzione ai diritti degli animali, la giurisprudenza riafferma il principio secondo cui la convivenza condominiale richiede equilibrio, responsabilità e rispetto delle regole condivise.




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