Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 1477 dell’11 dicembre 2025, ha precisato i confini della responsabilità condominiale per danni causati da neve e ghiaccio, chiarendo i limiti del caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c. e ribadendo i doveri di prevenzione del custode, con particolare attenzione al fattore temporale e all’onere probatorio.
La vicenda trae origine dal danneggiamento di un’autovettura parcheggiata in un’area condominiale aperta ad Atri. A seguito di una consistente nevicata, un blocco di neve e ghiaccio si staccò dal tetto del fabbricato, precipitando sull’auto sottostante. In primo grado, il Giudice di Pace aveva respinto la richiesta di risarcimento, ritenendo l’evento eccezionale e quindi riconducibile a caso fortuito, considerato anche lo stato di emergenza proclamato dalle autorità locali.
Il proprietario del veicolo impugnò la decisione in appello, evidenziando che il danno si era verificato nove giorni dopo la nevicata. Secondo l’appellante, questo intervallo temporale avrebbe consentito al condominio di intervenire per mettere in sicurezza l’area, rendendo l’evento prevedibile e prevenibile.
Il Tribunale ha confermato che la responsabilità per danni da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., è oggettiva. Il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa e l’evento, mentre il custode ha l’onere di dimostrare il caso fortuito, che richiede la prova dell’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento.
Sul piano probatorio, il Tribunale ha chiarito che lo stato di emergenza da solo non basta per escludere la responsabilità. Per invocare il caso fortuito, il condominio avrebbe dovuto presentare dati scientifici certi, come rilevazioni pluviometriche o statistiche meteorologiche, attestanti l’eccezionalità dell’evento. In assenza di tali prove, l’evento atmosferico non può essere considerato imprevedibile, soprattutto in un contesto climatico caratterizzato da fenomeni estremi sempre più frequenti.
Decisivo per l’accoglimento dell’appello è stato il decorso di nove giorni tra la nevicata e il danno. Il Tribunale ha ribadito che il custode ha l’obbligo di adottare misure preventive tempestive, come la rimozione controllata di ghiaccio e neve o la delimitazione delle aree a rischio. La mancata azione per un periodo così lungo trasforma il rischio naturale in un inadempimento dell’obbligo di custodia, rendendo il condominio responsabile del danno subito dal proprietario dell’auto.
La sentenza sottolinea un principio essenziale: la responsabilità del condominio per danni derivanti da neve e ghiaccio non può essere esclusa automaticamente invocando fenomeni meteorologici eccezionali. L’esigibilità degli interventi di prevenzione e il rigoroso onere probatorio sul custode rappresentano strumenti fondamentali per tutelare sia la sicurezza dei terzi sia il corretto esercizio della responsabilità da custodia.
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