Infortuni scolastici e responsabilità dell’istituto: la Cassazione delimita l’obbligo risarcitorio

La Suprema Corte precisa i confini della vigilanza scolastica: l’incidente non basta, serve la prova del nesso causale.

L’ambiente scolastico è tradizionalmente considerato uno spazio di protezione, nel quale l’obbligo di vigilanza sugli alunni si trasferisce temporaneamente dalla sfera genitoriale a quella dell’istituzione educativa. Tuttavia, tale presupposto non implica automaticamente la responsabilità della scuola in caso di infortunio. A ribadirlo è la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 33392 del 21 dicembre 2025, ha offerto un chiarimento di rilievo sistematico in materia di responsabilità civile scolastica, escludendo ogni automatismo risarcitorio fondato sul solo dato spazio-temporale dell’evento lesivo.


Il caso: un incidente in palestra dalle dinamiche non univoche

La vicenda oggetto del giudizio trae origine da un infortunio occorso a un alunno durante una lezione di educazione motoria, all’interno della palestra di un istituto comprensivo. Il minore aveva riportato la frattura del polso destro nel corso di un’attività sportiva, inizialmente ricondotta a un presunto fallo di gioco da parte di un compagno. Nel corso del procedimento, tuttavia, la ricostruzione dei fatti si è rivelata incerta e contraddittoria.

In particolare, una prima relazione dell’insegnante qualificava l’accaduto come un evento accidentale, dovuto a una caduta autonoma dell’alunno; una successiva comunicazione, invece, faceva riferimento a un contatto falloso da parte di terzi. Tale oscillazione narrativa ha inciso in modo decisivo sull’esito della controversia.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Reggio Calabria hanno respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, rilevando l’insufficienza delle allegazioni attoree. I giudici di merito hanno evidenziato come non fosse stata chiarita né la concreta attività svolta al momento dell’incidente, né la condotta ascrivibile ai soggetti coinvolti, elementi indispensabili per valutare l’adempimento dell’obbligo di vigilanza.


Responsabilità extracontrattuale e contrattuale: oneri probatori distinti

Il ricorso per cassazione si fondava sull’assunto secondo cui l’infortunio verificatosi durante l’orario scolastico, sotto la sorveglianza di un docente, sarebbe stato di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell’amministrazione scolastica. La Suprema Corte ha respinto tale impostazione, operando una puntuale distinzione tra responsabilità extracontrattuale e contrattuale.

Con riferimento all’art. 2048, comma 2, del codice civile, la Cassazione ha ricordato che la presunzione di responsabilità dei precettori opera esclusivamente nel caso di danni cagionati a terzi dal fatto illecito dell’allievo. Quando, invece, il danno è subito dallo stesso minore affidato alla scuola, è necessario dimostrare che la lesione sia derivata dalla condotta illecita di un altro soggetto. In assenza della prova di una eterolesione, la presunzione non può trovare applicazione.

Neppure sul piano della responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., la Corte ha riconosciuto margini di automatismo. Il danneggiato è tenuto a provare non solo che l’evento si sia verificato durante l’attività scolastica, ma anche che esso sia causalmente riconducibile a una violazione degli obblighi di vigilanza o a una condotta colposa dell’insegnante. Solo una volta dimostrato tale nesso causale, l’onere della prova si sposta sull’amministrazione, chiamata a dimostrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento dannoso.


L’incompatibilità delle ricostruzioni fattuali

Particolarmente significativo è il passaggio dell’ordinanza dedicato alla valutazione delle versioni dei fatti fornite dalla parte attrice. La Corte ha sottolineato come la coesistenza di ricostruzioni tra loro incompatibili – ora riconducibili a un comportamento di terzi, ora a una dinamica autolesiva – impedisca l’individuazione di un comportamento umano specifico cui imputare la responsabilità.

Secondo i giudici di legittimità, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa impone che l’evento lesivo sia descritto in modo chiaro, coerente e circostanziato sin dall’introduzione del giudizio. Attribuire la responsabilità sulla base di una narrazione indeterminata o mutevole significherebbe compromettere la possibilità del convenuto di approntare una difesa effettiva.


Un principio di equilibrio tra tutela e rigore probatorio

L’ordinanza n. 33392/2025 si inserisce in un orientamento volto a bilanciare l’esigenza di tutela degli alunni con il necessario rigore probatorio in materia di responsabilità civile. La scuola resta titolare di un dovere di vigilanza qualificato, ma tale obbligo non si traduce in una responsabilità oggettiva. L’infortunio, da solo, non basta: occorre dimostrare come e perché si sia verificato, e in che misura esso sia riconducibile a una carenza organizzativa o a una condotta omissiva dell’istituzione scolastica.

Un chiarimento che incide in modo significativo sul contenzioso in materia di infortuni scolastici e che rafforza il principio secondo cui la responsabilità risarcitoria non può prescindere dalla prova concreta dei fatti e del nesso causale.





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