Un intervento strutturale sul diritto del lavoro rafforza l’equilibrio tra responsabilità familiari e obblighi professionali, estendendo e razionalizzando le tutele previste dal Testo Unico sulla maternità e paternità.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), il legislatore compie un ulteriore passo nel processo di adeguamento del diritto del lavoro alle trasformazioni sociali e demografiche del Paese. Al centro dell’intervento si colloca il rafforzamento dei congedi per malattia del figlio, ambito nel quale emergono con particolare evidenza le tensioni tra organizzazione produttiva e tutela della vita familiare.
La riforma si inserisce nel solco tracciato dal decreto legislativo n. 151 del 2001, il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che nel tempo ha progressivamente superato una visione meramente giustificativa dell’assenza dal lavoro, per riconoscere al congedo una funzione di sostegno effettivo alla genitorialità. In tale prospettiva, il comma 220 della Manovra 2026 introduce modifiche di rilievo ai diritti dei lavoratori genitori chiamati ad assistere figli affetti da patologie.
La novità di maggiore impatto riguarda l’ampliamento dell’età del minore per la quale è possibile usufruire dei permessi per malattia del figlio. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite anagrafico viene innalzato dagli 8 ai 14 anni compiuti. Si tratta di una scelta normativa che prende atto delle esigenze di cura e assistenza che possono persistere ben oltre la prima infanzia, soprattutto in presenza di patologie che richiedono la costante presenza di un genitore.
Parallelamente, il legislatore interviene sul piano quantitativo, raddoppiando il monte giorni annuo fruibile: ciascun genitore ha ora diritto a 10 giorni lavorativi all’anno, in luogo dei precedenti 5, per ogni figlio nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Resta invece invariata la disciplina più favorevole prevista per i bambini di età inferiore ai 3 anni, per i quali continua a essere riconosciuto il diritto all’astensione dal lavoro per l’intera durata della malattia, senza limiti giornalieri.
Il nuovo regime dei permessi si fonda sul principio di alternatività: entrambi i genitori sono titolari del diritto, ma non possono esercitarlo contemporaneamente per lo stesso figlio e per il medesimo evento morboso. Il diritto conserva una natura strettamente personale e non trasferibile; ne consegue che l’eventuale mancato utilizzo dei giorni da parte di un genitore non consente all’altro di cumularli oltre il tetto individuale di 10 giorni annui.
Sotto il profilo giuridico, i periodi di assenza per malattia del figlio non sono retribuiti, ma risultano pienamente computabili ai fini dell’anzianità di servizio, confermando la funzione di tutela del rapporto di lavoro e di prevenzione di effetti discriminatori indiretti nei confronti dei lavoratori con carichi familiari.
Un ulteriore asse della riforma riguarda la semplificazione degli adempimenti amministrativi. La certificazione medica, attestante la malattia del minore e rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, viene trasmessa in via telematica all’INPS, che provvede automaticamente a informare il datore di lavoro. Al lavoratore è richiesto esclusivamente il deposito di una dichiarazione sostitutiva attestante che l’altro genitore non stia usufruendo del medesimo permesso negli stessi giorni.
Di particolare rilievo è la conferma dell’esclusione delle visite fiscali. L’assenza per malattia del figlio non è soggetta alle fasce di reperibilità né ai controlli domiciliari, in ragione della specificità della prestazione assistenziale, che può implicare spostamenti per cure, visite specialistiche o ricoveri.
La Manovra 2026 ribadisce inoltre un principio già affermato dalla giurisprudenza e dalla normativa previgente: l’incompatibilità tra il ricovero ospedaliero del figlio e il godimento delle ferie. In tali circostanze, il genitore può chiedere l’interruzione delle ferie in corso e la conversione del periodo in congedo per malattia del figlio. La ratio è chiara: garantire che il periodo feriale assolva effettivamente alla sua funzione di recupero psico-fisico, funzione che risulterebbe compromessa dall’onere emotivo e materiale connesso all’assistenza di un minore ricoverato.
Nel settore pubblico, così come in ambito scolastico, la fruizione dei permessi non è subordinata ad alcuna valutazione discrezionale del dirigente. Una volta accertati i requisiti di legge e la regolarità della certificazione, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere il permesso, trattandosi di un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore. Tale diritto trova il proprio fondamento non solo nella tutela del rapporto di lavoro, ma soprattutto nel superiore interesse del minore e nella salvaguardia dell’equilibrio del nucleo familiare.
Nel complesso, la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 segna un’evoluzione significativa della disciplina dei congedi parentali, rafforzando il ruolo del diritto del lavoro come strumento di coesione sociale e di sostegno concreto alla genitorialità responsabile.
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