Spese condominiali e bilanci: il Tribunale di Napoli conferma l’obbligo di pagamento anche senza tabelle millesimali

Con la sentenza n. 12172 del 22 dicembre 2025, il Tribunale di Napoli interviene su alcuni nodi centrali del diritto condominiale, chiarendo i limiti del diritto di accesso alla documentazione, l’insindacabilità delle scelte assembleari e la validità delle delibere di approvazione dei bilanci e delle spese anche in assenza di tabelle millesimali formalmente approvate.

La gestione economica del condominio rappresenta uno degli ambiti più conflittuali della vita collettiva, in cui si intrecciano l’autonomia decisionale dell’assemblea e la tutela delle posizioni individuali dei singoli partecipanti. In questo quadro si colloca la vicenda esaminata dal Tribunale di Napoli, originata dall’impugnazione di una serie di delibere assembleari relative ai bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2023 e 2024.

Una condomina aveva contestato la legittimità delle delibere, deducendo la carenza di trasparenza nella gestione contabile, l’errata imputazione di alcune voci di spesa e, soprattutto, l’invalidità della ripartizione degli oneri effettuata in un contesto privo di tabelle millesimali definitive. La pronuncia offre l’occasione per delineare con maggiore precisione il perimetro dei diritti informativi dei condomini e dei correlativi doveri contributivi.


Accesso ai documenti contabili e diritto di informazione

Uno dei profili centrali del giudizio ha riguardato l’asserita violazione del diritto di accesso alla documentazione giustificativa delle spese. L’attrice lamentava di non aver ricevuto, prima delle assemblee, copia dei documenti contabili relativi ai bilanci sottoposti ad approvazione.

Il Tribunale, richiamando l’art. 1130-bis del codice civile, ha chiarito che il diritto di informazione del condomino non si traduce in un obbligo, in capo all’amministratore, di inviare preventivamente la documentazione al domicilio o via posta elettronica certificata. La norma riconosce ai condomini il diritto di prendere visione dei giustificativi di spesa e di ottenerne copia a proprie spese, ma impone che tale facoltà venga esercitata recandosi presso il luogo di custodia indicato dall’amministratore.

Ne consegue che non sussiste alcun vizio procedurale della delibera assembleare qualora il condomino si limiti a richiedere l’invio telematico dei documenti senza attivarsi concretamente per l’accesso nei modi e nei tempi previsti.


Le scelte assembleari e i limiti del sindacato giudiziale

La sentenza affronta poi il tema della contestazione del merito delle decisioni assembleari, in relazione a specifiche voci di spesa quali manutenzione, gestione del giardino, servizio di guardiania e interventi legati al Bonus Facciate.

Sul punto, il Tribunale ribadisce un principio consolidato: il giudice non può sindacare l’opportunità, la convenienza o l’economicità delle scelte adottate dall’assemblea, purché esse rispettino la legge e il regolamento condominiale. Le decisioni su come allocare le risorse comuni rientrano nella discrezionalità dell’organo assembleare e non sono suscettibili di controllo giudiziale sotto il profilo del merito.

Eventuali irregolarità esecutive imputabili all’amministratore – quali errori materiali nella comunicazione dell’IBAN o modalità di sollecito dei pagamenti – attengono a una fase successiva all’approvazione delle delibere e non ne compromettono la validità originaria.


Ripartizione delle spese in assenza di tabelle millesimali

Particolarmente significativa è la posizione assunta dal Tribunale in ordine alla ripartizione delle spese in un condominio sprovvisto di tabelle millesimali approvate all’unanimità. La sentenza afferma in modo netto che l’assenza di tali tabelle non esonera i condomini dall’obbligo di contribuzione né determina l’invalidità del bilancio approvato.

In mancanza di criteri convenzionali, trovano applicazione i criteri legali di cui all’art. 1123 c.c., fondati sulla proporzionalità al valore della proprietà. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale evidenzia come, in sede contenziosa, il giudice possa determinare i valori millesimali incidenter tantum, limitatamente alla verifica della conformità della pretesa creditoria del condominio ai criteri di legge.

Viene inoltre operata una distinzione rilevante tra la delibera di approvazione del bilancio e lo stato di riparto. Se quest’ultimo è necessario per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, la sua eventuale mancanza non incide sulla validità della delibera contabile, restando comunque possibile il recupero del credito attraverso le ordinarie azioni giudiziarie.

 

La sentenza n. 12172/2025 del Tribunale di Napoli si inserisce in un orientamento volto a rafforzare la certezza dei rapporti condominiali, riaffermando che le spese comuni devono essere sostenute da tutti i partecipanti, anche in contesti organizzativi imperfetti. Il diritto all’informazione del condomino trova limiti precisi nelle modalità di esercizio, mentre le scelte dell’assemblea restano sottratte al sindacato giudiziale sul merito. In definitiva, l’assenza di tabelle millesimali non può trasformarsi in uno strumento di paralisi della gestione condominiale né in un pretesto per sottrarsi agli obblighi contributivi.




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