La custodia dei beni comuni non ammette inerzie. Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli chiarisce quando il blocco dell’ascensore genera un obbligo risarcitorio in capo al condominio, anche in presenza di una ditta manutentrice.
Il malfunzionamento di un ascensore condominiale non si esaurisce in un mero disagio logistico. Quando l’impianto arresta improvvisamente la propria corsa e provoca lesioni a chi lo utilizza, la questione si sposta dal piano organizzativo a quello della responsabilità civile. È quanto emerge con chiarezza dalla sentenza n. 11616, pronunciata dall’XI Sezione Civile del Tribunale di Napoli, che ha condannato un condominio al risarcimento dei danni subiti da una condomina rimasta ferita a seguito di un arresto anomalo dell’ascensore.
La decisione riveste particolare interesse sistematico, poiché affronta temi centrali della responsabilità da cose in custodia: il ruolo del condominio quale custode ex art. 2051 c.c., i limiti dell’esonero da responsabilità, la nozione di caso fortuito e la rilevanza delle segnalazioni tecniche ignorate. Si tratta, dunque, di una pronuncia che offre indicazioni operative non solo agli interpreti del diritto, ma anche agli amministratori di condominio e ai proprietari.
La vicenda trae origine da un episodio verificatosi in orario serale. Una condomina, mentre scendeva con l’ascensore dal quinto piano del proprio stabile, avvertiva rumori anomali provenienti dall’impianto, seguiti da un forte boato. Subito dopo, la cabina si arrestava bruscamente tra il primo piano e il piano terra, lasciando la donna bloccata all’interno. Solo grazie a un intervento manuale è stato possibile liberarla.
Trasportata presso il Pronto Soccorso, alla donna venivano diagnosticate lesioni personali, tra cui un trauma distorsivo del rachide cervicale. A fronte di tali conseguenze, la condomina agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il condominio convenuto contestava integralmente la propria responsabilità, sostenendo di aver affidato la manutenzione dell’ascensore a una ditta specializzata. In via subordinata, chiamava in causa la società manutentrice, chiedendo di essere manlevato in caso di condanna. Quest’ultima, a sua volta, evocava in giudizio la compagnia assicuratrice, sulla base della polizza di responsabilità civile.
Nel corso del processo, la ditta di manutenzione dimostrava di aver svolto regolarmente le verifiche previste dal contratto e di aver segnalato al condominio, già da tempo, specifiche criticità tecniche dell’impianto. In particolare, era stata evidenziata la necessità di interventi sul limitatore di velocità e di sostituire il quadro di manovra, al fine di evitare brusche frenate. A tali segnalazioni erano seguiti preventivi di spesa rimasti, tuttavia, privi di riscontro.
Il Tribunale ha ricondotto la fattispecie nell’alveo della responsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. L’ascensore, quale bene comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., rientra nella sfera di controllo del condominio, che è tenuto a garantirne la sicurezza e il corretto funzionamento.
Il passaggio centrale della sentenza risiede nell’affermazione secondo cui l’affidamento della manutenzione a una ditta esterna non esonera il condominio dai doveri di custodia. Il contratto di manutenzione, infatti, non interrompe il rapporto giuridico tra il custode e la cosa custodita, né trasferisce integralmente la responsabilità verso i terzi.
Sotto il profilo probatorio, il giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
-il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno e il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo;
-il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto ampiamente provata la dinamica dell’incidente, sulla base delle testimonianze e della documentazione medica. Al contrario, il condominio non è riuscito a dimostrare né una condotta imprudente della vittima né l’esistenza di un evento esterno eccezionale. Il malfunzionamento è stato ricondotto a una problematica interna all’impianto, nota e protratta nel tempo.
In linea con la giurisprudenza di legittimità, il giudice ha ricordato che, quando la cosa in custodia presenta una dinamica interna potenzialmente lesiva, la responsabilità del custode assume carattere oggettivo, essendo il nesso causale implicitamente insito nel funzionamento anomalo del bene.
Diversamente, il Tribunale ha escluso profili di colpa in capo alla ditta di manutenzione, valorizzandone la condotta diligente. La società aveva adempiuto agli obblighi contrattuali, effettuato i controlli previsti e segnalato tempestivamente le criticità tecniche, proponendo interventi risolutivi che il condominio non aveva eseguito.
Accertata la responsabilità esclusiva del condominio, il giudice ha liquidato il danno applicando le tabelle del Tribunale di Milano, ritenute idonee anche per la valutazione delle lesioni micro-permanenti. L’importo complessivo del risarcimento, comprensivo di interessi, si è attestato intorno ai 9.000 euro, oltre alla condanna del condominio al pagamento delle spese di lite.
La sentenza del Tribunale di Napoli ribadisce principi ormai consolidati, ma spesso trascurati nella prassi condominiale. Il condominio risponde dei danni cagionati dalle parti comuni anche nei confronti dei singoli condomini; il contratto di manutenzione non elimina la custodia; l’inerzia nel recepire segnalazioni tecniche indebolisce irrimediabilmente la possibilità di invocare il caso fortuito.
In definitiva, la pronuncia rappresenta un monito chiaro: la sicurezza degli impianti comuni non tollera ritardi né sottovalutazioni. L’omessa gestione del rischio può trasformarsi, con facilità, in responsabilità piena e risarcimento integrale del danno.
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