Con l’entrata in vigore della legge n. 199 del 2025, c.d. legge di Bilancio 2026, il legislatore interviene in modo significativo sulla disciplina del congedo parentale, ampliandone l’arco temporale di fruizione e introducendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’istituto. Tuttavia, l’estensione non opera in modo generalizzato, ma riguarda esclusivamente una platea ben delimitata di lavoratori. A fare chiarezza sulle novità è intervenuto l’INPS con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, che definisce ambito soggettivo, limiti temporali e modalità operative.
Le innovazioni trovano fondamento nell’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2026, che modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo n. 151 del 2001, Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
La riforma incide su uno degli elementi centrali del congedo parentale: il termine entro cui il diritto può essere esercitato. Per i genitori lavoratori dipendenti, il limite massimo di fruizione viene innalzato da 12 a 14 anni di età del figlio, ampliando di due anni il periodo a disposizione delle famiglie per conciliare tempi di vita e di lavoro.
Secondo i chiarimenti forniti dall’INPS, il nuovo limite temporale opera secondo regole differenziate a seconda della situazione familiare:
-in caso di nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio; per la madre lavoratrice dipendente il termine decorre dalla fine del congedo di maternità obbligatoria, mentre per il padre decorre dalla data di nascita;
-in caso di adozione o affidamento, il diritto può essere esercitato entro 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, fermo restando il limite della maggiore età.
Rimangono invariati i limiti di durata complessiva dell’istituto: il congedo parentale può essere fruito per un massimo di dieci mesi complessivi tra i due genitori, elevabili a undici mesi qualora il padre lavoratore dipendente si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. La normativa continua inoltre a consentire l’utilizzo del congedo anche in forma contemporanea da parte di entrambi i genitori.
Elemento centrale del messaggio INPS è la delimitazione del perimetro soggettivo della riforma. L’estensione fino ai 14 anni riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati. Restano pertanto esclusi:
-gli iscritti alla Gestione separata INPS, per i quali il congedo parentale continua a essere fruibile entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
-i lavoratori autonomi, per i quali il diritto al congedo parentale resta limitato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia.
La scelta legislativa conferma un approccio differenziato, che mantiene una tutela più ampia per il lavoro subordinato rispetto alle altre forme di lavoro, nonostante la crescente eterogeneità del mercato occupazionale.
Le disposizioni introdotte dalla manovra di bilancio trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2026. Ne consegue che i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 restano soggetti al precedente limite dei 12 anni. Dal nuovo anno, invece, i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto 14 anni possono avvalersi del congedo secondo i più ampi margini temporali previsti dalla riforma.
Sul piano economico, la disciplina resta in larga parte invariata. Nove mesi di congedo parentale sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera. Il decimo e l’eventuale undicesimo mese non sono indennizzati, salvo che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo di pensione, fissato per il 2026 a 611,85 euro mensili.
Va inoltre ricordato che, a partire dal 2025, in presenza di specifici requisiti, è possibile beneficiare di una maggiorazione dell’indennità fino all’80% della retribuzione per un massimo di tre mesi tra quelli indennizzati.
A seguito delle modifiche normative, l’INPS ha aggiornato la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”. Dall’8 gennaio 2026 i lavoratori dipendenti possono presentare la richiesta di congedo parentale esclusivamente in modalità online, nel rispetto dei nuovi limiti temporali.
L’Istituto ha inoltre precisato che eventuali difficoltà tecniche riscontrate tra il 1° e l’8 gennaio non pregiudicano il diritto alla prestazione: le domande potranno essere presentate successivamente, anche con riferimento a periodi di congedo già fruiti, e le sedi territoriali dovranno tenere conto dell’impossibilità oggettiva di inoltrare la richiesta in via preventiva.
Dal 2026 il congedo parentale si configura come uno strumento più flessibile e coerente con le esigenze di cura di lungo periodo, ma solo per i lavoratori subordinati. Le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 251 del 2026 contribuiscono a definire con chiarezza l’ambito di applicazione della riforma e le modalità di accesso, riducendo il rischio di errori procedurali e di decadenza dal diritto. Resta aperto, sul piano sistemico, il tema dell’equità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori, che continua a rappresentare uno dei nodi centrali del diritto del lavoro contemporaneo.
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