Assegno per attività socialmente utili 2026: adeguamento degli importi e nuove indicazioni operative dell’INPS

Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha aggiornato l’importo dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, adeguandolo all’aumento del costo della vita. La misura, di natura non assistenziale ma partecipativa, continua a rappresentare un pilastro delle politiche attive del lavoro.

Nel quadro degli strumenti di sostegno al reddito connessi alle politiche di inclusione lavorativa, l’assegno per le attività socialmente utili (ASU) occupa una posizione peculiare. Si tratta di un istituto che coniuga tutela economica e impegno civico, rivolto a soggetti temporaneamente esclusi dal mercato del lavoro ma ancora inseriti in percorsi di attivazione occupazionale.

Con la circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, l’Istituto ha ufficializzato l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno ASU, fissandolo in 707,19 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026, in applicazione dei meccanismi di rivalutazione legati all’andamento del costo della vita. L’importo costituisce la misura economica di riferimento su base nazionale e non è soggetto a riduzioni automatiche con il decorso del tempo.


Natura dell’assegno e modalità di erogazione

A differenza delle tradizionali indennità di disoccupazione, l’assegno ASU non è riconosciuto in via automatica in ragione dello status soggettivo del beneficiario, ma è strettamente correlato allo svolgimento effettivo dell’attività prevista dal progetto. L’erogazione è, infatti, parametrata alle presenze e alle ore di attività regolarmente documentate dall’ente utilizzatore.

L’interruzione dell’attività o il mancato rispetto delle modalità operative previste dal progetto comportano la sospensione o la riduzione del trattamento economico. I pagamenti sono effettuati direttamente dall’INPS, sulla base delle rendicontazioni trasmesse dagli enti coinvolti, e trovano copertura finanziaria nel Fondo sociale per occupazione e formazione, destinato al finanziamento delle politiche attive del lavoro e degli ammortizzatori sociali in deroga.


Destinatari della misura e presupposti normativi

La disciplina dell’assegno per attività socialmente utili trova il suo fondamento nel decreto legislativo n. 468 del 1° dicembre 1997, che ha introdotto i lavori socialmente utili come strumento di politica attiva volto a favorire il reinserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.

Possono accedere alla misura i disoccupati, i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, i soggetti in mobilità o inseriti in percorsi di politiche attive, nonché alcune categorie fragili coinvolte in programmi di inclusione sociale. Il diritto all’assegno matura esclusivamente in presenza di una partecipazione concreta e continuativa alle attività previste dal progetto: in assenza di prestazione, non sorge alcun titolo all’erogazione economica.

In tal senso, l’assegno ASU si configura come una indennità di partecipazione attiva, in cui l’impegno lavorativo e sociale rappresenta il presupposto essenziale del sostegno al reddito.


Le attività socialmente utili: funzione e ambiti di intervento

Le attività socialmente utili non danno luogo a un rapporto di lavoro subordinato, ma costituiscono una forma di occupazione temporanea assistita, finalizzata al mantenimento e al rafforzamento delle competenze professionali, nonché alla prevenzione dell’esclusione sociale.

Tali attività sono svolte prevalentemente presso enti pubblici e amministrazioni locali, tra cui Comuni, istituti scolastici, strutture socio-assistenziali e servizi territoriali. Gli ambiti di intervento includono, tra gli altri, la manutenzione del verde pubblico, i servizi ambientali, l’assistenza alle persone fragili, la valorizzazione del patrimonio culturale e il supporto organizzativo a servizi di pubblica utilità.

Il modello sotteso ai progetti ASU si distingue dall’assistenzialismo passivo, poiché richiede un contributo attivo del beneficiario al benessere collettivo, coniugando utilità sociale e dignità del lavoro.


Accesso ai progetti ASU e procedure di selezione

L’assegno ASU non è una prestazione universalistica, ma presuppone l’inserimento formale del soggetto in un progetto di attività socialmente utili regolarmente approvato. Il primo requisito è l’iscrizione al Centro per l’Impiego e il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), condizione necessaria per il riconoscimento dello stato di disoccupazione.

I progetti sono promossi dagli enti utilizzatori, quali Comuni, Province, Unioni di Comuni, Comunità montane o enti del Terzo Settore, e vengono attivati previa autorizzazione delle amministrazioni competenti. Gli avvisi di selezione sono pubblicati attraverso l’Albo Pretorio degli enti, i portali regionali dedicati alle politiche del lavoro e le strutture dei Centri per l’Impiego.

Gli interessati devono presentare una manifestazione di interesse nei termini indicati. In considerazione del numero limitato di posti disponibili, l’ente procedente provvede alla formazione di una graduatoria sulla base di criteri oggettivi predeterminati, assicurando trasparenza e imparzialità nella selezione.

 

L’adeguamento dell’assegno per attività socialmente utili per il 2026 conferma il ruolo di questa misura quale strumento di equilibrio tra sostegno economico e attivazione lavorativa. In un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni del mercato del lavoro, l’ASU continua a rappresentare una risposta mirata per le fasce più vulnerabili, valorizzando il principio secondo cui la tutela del reddito può e deve essere accompagnata da un impegno concreto a favore della collettività.




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