Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti: la Corte costituzionale ridisegna i confini della punibilità

Non basta più la mera positività ai test: decisiva la quantità e il concreto pericolo per la circolazione

La disciplina della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, profondamente riformata dalla legge n. 177 del 2024, è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che ne ha confermato la legittimità, ma al contempo ne ha circoscritto l’ambito applicativo attraverso un’interpretazione rigorosa e conforme ai principi di offensività e proporzionalità della sanzione penale.

Con la sentenza 29 gennaio 2026, n. 10, il Giudice delle leggi è intervenuto sull’art. 187 del Codice della strada, chiarendo che l’eliminazione del riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” non autorizza una punizione automatica di chiunque si ponga alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. La sanzione, infatti, può essere irrogata solo quando l’assunzione sia tale da determinare un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.


L’evoluzione normativa: dallo stato di alterazione al dato cronologico

Prima della riforma, l’art. 187 C.d.S. configurava un reato di pericolo concreto, fondato sulla compresenza di due elementi essenziali: da un lato, l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; dall’altro, uno stato di alterazione psico-fisica idoneo a compromettere le capacità di guida. Il fulcro della fattispecie era dunque l’effettiva incidenza della sostanza sulle condizioni del conducente, in funzione della tutela dell’incolumità degli utenti della strada.

La legge n. 177/2024, fortemente sostenuta dall’attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha inciso in modo significativo su tale assetto, eliminando ogni riferimento espresso allo stato di alterazione e valorizzando, almeno sul piano letterale, la mera successione temporale tra l’assunzione di droghe e la guida del veicolo. L’obiettivo dichiarato del legislatore era quello di superare le difficoltà operative incontrate dalle forze dell’ordine nella prova dello stato di alterazione, rafforzando l’efficacia dell’azione repressiva.


I dubbi di legittimità e il rischio di una penalizzazione indiscriminata

La nuova formulazione della norma ha sollevato immediate perplessità in sede giurisprudenziale. Diversi giudici di merito hanno denunciato il rischio di una espansione irragionevole dell’area del penalmente rilevante, evidenziando come la punizione del semplice “aver assunto” sostanze stupefacenti potesse colpire condotte prive di qualsiasi effettiva offensività, anche quando l’assunzione fosse avvenuta molto tempo prima della guida e senza alcuna ricaduta sulle capacità psico-fisiche del conducente.

Secondo tali ricostruzioni, la riforma avrebbe finito per introdurre una forma di responsabilità sganciata dal pericolo concreto, in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, colpevolezza e uguaglianza, oltre a determinare un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della guida in stato di ebbrezza alcolica.


La decisione della Corte costituzionale: legittimità sì, ma con limiti stringenti

La Corte costituzionale ha respinto le censure di illegittimità, ma ha al tempo stesso fornito una lettura fortemente restrittiva della norma. Secondo il Giudice delle leggi, l’art. 187 C.d.S. non può essere interpretato nel senso di sanzionare qualsiasi guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, indipendentemente dalle sue conseguenze.

È invece necessario accertare che nei liquidi biologici del conducente sia presente una quantità di sostanza tale da risultare idonea, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, ad alterare le capacità di guida di un assuntore medio, determinando un effettivo pericolo per la circolazione stradale. Solo in presenza di tale requisito può dirsi integrata la fattispecie sanzionatoria.

Ne deriva un principio di particolare rilievo pratico: la mera positività al test antidroga non è più sufficiente a fondare la responsabilità penale.


Le criticità applicative e il ruolo centrale del giudice

Resta tuttavia aperta una questione di non poco momento. A differenza di quanto avviene per l’alcol, l’ordinamento non dispone attualmente di soglie tabellari condivise che consentano di correlare in modo automatico la concentrazione della sostanza stupefacente a una compromissione delle capacità di guida. L’accertamento del pericolo concreto dovrà pertanto avvenire caso per caso, sulla base delle risultanze probatorie e delle valutazioni tecnico-scientifiche disponibili.

In questo contesto, il ruolo del giudice diviene centrale: spetterà all’autorità giudiziaria verificare, nel singolo procedimento, se la quantità di sostanza rilevata sia effettivamente idonea a incidere sulle capacità di conduzione del veicolo, evitando automatismi sanzionatori e garantendo il rispetto dei principi costituzionali.

 

La sentenza n. 10 del 2026 segna un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza stradale e tutela dei diritti fondamentali. La Corte costituzionale ha preservato l’impianto della riforma, ma ne ha neutralizzato le derive più punitive, riaffermando che la sanzione penale deve restare ancorata a una condotta concretamente pericolosa.

In un sistema che ambisce a coniugare prevenzione, legalità e garanzie, la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti non può essere punita in via automatica: ciò che rileva, oggi come ieri, è la reale incidenza della sostanza sulla sicurezza della circolazione.




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