Nel sempre più frequente conflitto tra esigenze di sicurezza individuale e tutela della riservatezza, la giurisprudenza di legittimità interviene nuovamente a definire i limiti dell’installazione di impianti di videosorveglianza in ambito condominiale. Con l’ordinanza n. 2181 del 2 febbraio 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato un principio destinato a incidere significativamente sulla prassi: il condomino può installare telecamere senza il consenso dei vicini, purché le riprese siano circoscritte alla propria sfera dominicale e il trattamento dei dati rispetti i criteri di liceità, proporzionalità e minimizzazione.
La vicenda trae origine da un conflitto insorto all’interno di un immobile sito in provincia di Messina, in comproprietà tra sorelle e un fratello. Una delle comproprietarie, residente ai piani inferiori, aveva installato due telecamere: una collocata su area comune e l’altra su porzione di proprietà esclusiva.
L’altra sorella, proprietaria di un appartamento ai livelli superiori, lamentava una lesione della propria sfera privata e di quella dei familiari, assumendo la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ne chiedeva pertanto la rimozione, oltre al risarcimento dei danni.
La convenuta, oltre a contestare ogni addebito, proponeva domanda riconvenzionale, sostenendo che l’attrice avesse compromesso il funzionamento del cancello automatico comune, privandolo dell’alimentazione elettrica e rimuovendone componenti essenziali.
Il Tribunale, con sentenza n. 1353 del 2021, rigettava la domanda principale, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Le telecamere risultavano fisse, non orientabili a 360 gradi e dirette esclusivamente verso gli ingressi dell’abitazione della convenuta.
Secondo il giudice di primo grado, il trattamento delle immagini era conforme ai principi di necessità e proporzionalità rispetto alla finalità di tutela della sicurezza personale. Veniva invece accolta la domanda riconvenzionale relativa al ripristino del cancello comune.
La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Messina, che riteneva corretta la valutazione in fatto e in diritto operata dal Tribunale.
Giunta dinanzi alla Suprema Corte, la controversia si concentrava sul presunto errato bilanciamento tra diritto alla sicurezza e diritto alla riservatezza. La ricorrente sosteneva che le telecamere avrebbero potuto estendere le riprese oltre i limiti dichiarati e che, in ogni caso, l’installazione avrebbe richiesto il previo consenso della comproprietaria.
La Cassazione ha respinto il ricorso, rilevando come i giudici di merito avessero accertato in modo puntuale che l’angolo visuale dei dispositivi fosse limitato alle sole aree di proprietà esclusiva della convenuta. Non risultava alcuna captazione stabile di immagini riferibili alla sfera privata altrui, né un’invasione significativa delle parti comuni.
Il Collegio ha dunque ribadito che il diritto alla sicurezza personale costituisce un interesse legittimo idoneo a giustificare l’installazione di un impianto di videosorveglianza, purché esercitato nel rispetto dei principi di:
-liceità del trattamento;
-proporzionalità rispetto alla finalità perseguita;
-minimizzazione dei dati raccolti.
In assenza di una concreta e dimostrata lesione della riservatezza, non sussiste l’obbligo di acquisire il consenso degli altri condomini.
La Corte ha inoltre confermato la statuizione relativa al cancello automatico, ritenendo che il comportamento dell’attrice integrasse violazione dell’art. 1102 c.c., norma che disciplina l’uso della cosa comune. L’interruzione dell’alimentazione elettrica e la rimozione di componenti essenziali avevano infatti impedito agli altri comproprietari il pieno godimento del bene, alterandone la destinazione.
Dall’ordinanza emerge un orientamento chiaro: in ambito condominiale, l’installazione di telecamere non richiede il consenso degli altri partecipanti quando l’angolo visuale è rigorosamente circoscritto alla proprietà esclusiva del condomino-installatore e il trattamento delle immagini avviene nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati.
Diversamente, qualora le riprese coinvolgano in modo stabile parti comuni o porzioni di proprietà altrui, il giudizio di legittimità dovrà essere condotto con maggiore rigore, potendo rendersi necessari ulteriori adempimenti e specifiche garanzie.
La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta a evitare indebite compressioni del diritto alla sicurezza, ma altrettanto rigorosa nel presidiare la tutela della riservatezza. Un equilibrio delicato, destinato a rimanere al centro del dibattito condominiale in un’epoca in cui la tecnologia rende sempre più accessibili strumenti di controllo visivo.
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