Il Tribunale di Padova riafferma la centralità del nesso causale con l’attività lavorativa.
Lo sviluppo del lavoro agile, dapprima introdotto quale misura emergenziale e successivamente consolidato come modalità ordinaria di organizzazione della prestazione, ha posto questioni giuridiche di non secondaria rilevanza. Tra queste, assume particolare rilievo il tema della copertura assicurativa in caso di infortunio occorso presso l’abitazione del dipendente.
Con la sentenza n. 462/2025, pubblicata l’8 maggio 2025, il Tribunale di Padova – Sezione Lavoro – interviene su un nodo interpretativo destinato a incidere in modo significativo sulla disciplina applicativa dello smart working: l’evento lesivo verificatosi in casa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere indennizzato dall’INAIL come se fosse avvenuto in ufficio, ove sussista un effettivo nesso causale con la prestazione.
La vicenda trae origine dall’infortunio occorso a una dipendente dell’Università di Padova, impegnata in una riunione telematica nell’aprile 2022. Nel corso dell’incontro, la lavoratrice si alzava per raccogliere alcuni documenti caduti a terra; nel compiere il gesto, poggiava in modo errato il piede e inciampava, riportando una doppia frattura alla caviglia destra.
L’evento determinava l’intervento dei soccorsi, il ricovero ospedaliero e un successivo intervento chirurgico. L’inabilità temporanea al lavoro veniva certificata per 137 giorni, con postumi permanenti oggetto di valutazione medico-legale.
In un primo momento, l’Inail riconosceva la natura lavorativa dell’infortunio. Successivamente, tuttavia, l’Istituto procedeva a una riqualificazione dell’evento come infortunio domestico, escludendolo dall’ambito della tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Tale decisione comportava la perdita della copertura per spese mediche e danno biologico, con conseguente ricorso della lavoratrice al giudice del lavoro.
La questione centrale sottoposta al Tribunale riguardava la qualificazione dell’evento: è sufficiente che l’infortunio avvenga in ambito domestico per escluderne la natura lavorativa?
Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza tecnica collegiale, all’esito della quale veniva accertata un’invalidità permanente del 9%, percentuale condivisa dalle parti. Il giudice dichiarava quindi cessata la materia del contendere quanto alla quantificazione del danno biologico.
Rimaneva controversa la rifusione delle spese mediche sostenute per la perizia di parte. L’Inail contestava la rimborsabilità delle prestazioni rese in ambito privato, ritenendo che esse fossero ammissibili solo in caso di inadeguatezza del servizio sanitario pubblico.
Il Tribunale ha respinto tale impostazione, rilevando che, nel caso concreto, il ricorso a consulenze private non poteva considerarsi arbitrario, bensì funzionale alla piena tutela del diritto azionato, anche in ragione della non celerità del servizio pubblico. L’Istituto è stato pertanto condannato al rimborso delle spese mediche (1.284,83 euro) e delle spese di lite (3.500 euro oltre accessori).
Il passaggio di maggiore rilievo della pronuncia risiede nell’affermazione di un criterio sostanziale: ciò che assume rilievo non è il luogo fisico dell’infortunio, bensì il suo collegamento funzionale con l’attività lavorativa.
Il lavoro agile, pur svolgendosi in un ambiente coincidente con la sfera privata del dipendente, non perde la propria natura professionale. Se l’evento lesivo si verifica durante l’esecuzione della prestazione e in connessione con essa, la tutela assicurativa non può essere esclusa per il solo fatto che il luogo sia l’abitazione.
La sentenza del Tribunale di Padova contribuisce così a consolidare un orientamento volto a evitare automatismi riduttivi: lo smart working non equivale a “rischio domestico”. L’elemento decisivo resta il nesso causale tra attività svolta e danno subito.
In un contesto lavorativo sempre più flessibile e dematerializzato, la pronuncia ribadisce la necessità di un’interpretazione coerente con l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, riaffermando che la tutela assicurativa deve adattarsi alle nuove modalità di esecuzione della prestazione, senza arretramenti nella protezione dei diritti del lavoratore.
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