Pergotenda sul terrazzo: quando diventa abuso edilizio. La Cassazione delimita i confini dell’edilizia libera

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce quando una pergotenda perde la natura di elemento accessorio e si trasforma in una nuova costruzione soggetta a titolo edilizio.


Nel panorama del diritto urbanistico-edilizio italiano, la disciplina delle cosiddette pergotende continua a rappresentare uno dei temi più complessi e dibattuti. L’ampia diffusione di tali strutture negli spazi esterni delle abitazioni — terrazzi, giardini e cortili — ha generato negli ultimi anni numerosi contenziosi, soprattutto in relazione alla loro qualificazione giuridica: semplice elemento di arredo esterno oppure intervento edilizio soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa.

Su questo delicato equilibrio interpretativo è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 29638 del 22 agosto 2025, offrendo un importante chiarimento sui limiti entro cui una pergotenda può essere realizzata nell’ambito dell’edilizia libera. Secondo i giudici di legittimità, la struttura perde tale qualificazione quando, per caratteristiche costruttive e funzionali, determina la creazione di uno spazio stabilmente chiuso e utilizzabile, configurando di fatto un nuovo volume edilizio.

 

Il caso: una pergotenda trasformata in ambiente stabile

La pronuncia trae origine da un procedimento penale avviato nei confronti del proprietario di un immobile situato nel centro storico di Varazze. L’uomo era stato condannato dal Tribunale di Savona, con sentenza del 31 gennaio 2025, per il reato previsto dall’articolo 44 del Testo unico dell’edilizia, relativo agli interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo.

Secondo l’impostazione accusatoria, sul terrazzo dell’abitazione era stata installata una struttura qualificata come pergotenda ma realizzata in modo tale da violare le prescrizioni urbanistiche e regolamentari vigenti nell’area storica della città.

L’intervento presentava dimensioni e caratteristiche strutturali rilevanti: una struttura metallica di circa cinque metri per tre metri e settanta centimetri, con un’altezza variabile tra i due metri e cinquantacinque e i due metri e sessantacinque centimetri. Il manufatto poggiava su due muri perimetrali del terrazzo ed era sostenuto da pilastrini metallici di dimensioni consistenti. A completare l’opera, un sistema scorrevole in materiale plastico che consentiva la copertura dell’area.

Gli accertamenti svolti nel giudizio di merito avevano inoltre evidenziato che due lati della struttura risultavano completamente chiusi, mentre gli altri coincidevano con le pareti dell’edificio. All’interno dello spazio così delimitato era stata installata anche una cucina in muratura, elemento che contribuiva a qualificare l’ambiente come spazio stabilmente destinato all’uso domestico.

 

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Savona aveva ritenuto che l’intervento non potesse essere ricondotto alla semplice installazione di una tenda parasole. Al contrario, l’opera aveva prodotto una trasformazione urbanistico-edilizia significativa, determinando la creazione di un nuovo volume abitabile e modificando la destinazione d’uso originaria del terrazzo.

Ulteriore elemento di illegittimità era rappresentato dalla violazione delle specifiche prescrizioni urbanistiche previste per il centro storico di Varazze. Il piano regolatore consentiva infatti esclusivamente l’installazione di tende parasole avvolgibili in tessuto, prive di chiusure laterali e con altezze inferiori rispetto alla struttura realizzata.

Sulla base di tali circostanze, il giudice di primo grado aveva riconosciuto la sussistenza del reato edilizio contestato.

 

Il ricorso e il richiamo alla normativa sull’edilizia libera

Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, la difesa aveva sostenuto che la struttura non potesse essere assimilata né a una veranda né a un nuovo volume edilizio. Secondo tale prospettazione, l’opera non determinava una chiusura integrale del terrazzo e svolgeva esclusivamente una funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

A sostegno della propria tesi difensiva veniva richiamata anche la modifica normativa introdotta nel 2024 nel Testo unico dell’edilizia, che ha inserito tra gli interventi di edilizia libera le opere di protezione solare costituite prevalentemente da tende o elementi mobili, anche sostenute da strutture fisse, purché non comportino la creazione di spazi stabilmente chiusi né incrementi di volume o superficie.

Secondo la difesa, la pergotenda oggetto del processo avrebbe posseduto proprio tali caratteristiche, trattandosi di un sistema con telo retrattile e struttura di sostegno accessoria.

 

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha tuttavia respinto il ricorso, confermando integralmente la valutazione compiuta dal giudice di merito.

Nella motivazione, la Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento relativo all’edilizia libera, richiamando sia le disposizioni del Testo unico dell’edilizia sia i consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa.

Secondo i giudici di legittimità, la qualificazione di una struttura come pergotenda dipende principalmente dalla funzione prevalente dell’opera e dal rapporto tra la tenda e la struttura portante. Affinché l’intervento possa essere ricondotto all’edilizia libera è necessario che l’elemento principale sia rappresentato dalla tenda, destinata a garantire una protezione temporanea dal sole o dagli agenti atmosferici. La struttura di sostegno, invece, deve avere carattere meramente accessorio, essere leggera e facilmente rimovibile.

Quando, al contrario, la struttura presenta elementi costruttivi idonei a creare uno spazio stabile e chiuso, l’opera non può più essere considerata una semplice pergotenda.

 

Quando la pergotenda diventa nuova costruzione

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato che la struttura realizzata sul terrazzo non si limitava a migliorare la fruibilità dello spazio esterno, ma determinava la creazione di un ambiente nuovo e stabilmente utilizzabile.

La presenza di una copertura in plastica di spessore rilevante, di pilastri metallici di dimensioni significative e la chiusura completa di due lati configuravano, nel loro insieme, una struttura edilizia autonoma. A ciò si aggiungeva la presenza della cucina in muratura, indicativa della volontà di destinare lo spazio a un utilizzo stabile di tipo abitativo.

Secondo la Corte, tali caratteristiche comportavano un evidente mutamento della destinazione d’uso del terrazzo e la creazione di un nuovo volume edilizio. Circostanze che escludono la possibilità di qualificare l’intervento come pergotenda ai sensi della normativa vigente, anche alla luce delle modifiche legislative più recenti.

 

Le implicazioni della pronuncia

La decisione della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che tende a distinguere nettamente tra strutture leggere e temporanee, riconducibili all’edilizia libera, e manufatti idonei a incidere in modo stabile sull’assetto urbanistico del territorio.

In tale prospettiva, la pergotenda rimane una struttura leggera destinata esclusivamente alla protezione solare e alla migliore fruizione di spazi esterni già esistenti. Quando, invece, la copertura assume carattere stabile e crea un ambiente assimilabile a una veranda o a un locale aggiuntivo, l’intervento deve essere considerato a tutti gli effetti una nuova costruzione.

Ne consegue la necessità di ottenere preventivamente il relativo titolo edilizio, pena l’integrazione del reato urbanistico previsto dalla normativa vigente.

 

 

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