Ferie non godute: la Corte d’Appello di Ancona conferma il diritto alla monetizzazione anche anni dopo

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona ribadisce un principio fondamentale del diritto del lavoro: le ferie non godute devono essere pagate al lavoratore alla cessazione del rapporto, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo effettivamente messo nelle condizioni di fruirne.

 


Il caso della dirigente medica

La vicenda riguarda una dirigente medica che, al termine del proprio rapporto con un’azienda sanitaria, vantava numerosi giorni di ferie maturate ma non usufruite, comprese due giornate di festività soppresse.

In primo grado, la lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 7.000 euro a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute. L’ente sanitario aveva contestato la pretesa, sostenendo che il mancato utilizzo delle ferie fosse imputabile alla stessa dipendente.

 


Conferma del diritto alla monetizzazione

La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado, evidenziando che la perdita del diritto alla monetizzazione può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver posto il lavoratore nelle condizioni concrete di fruire dei giorni di riposo.

Nel caso concreto, la documentazione prodotta mostrava che la dirigente aveva presentato diverse richieste di ferie negli anni precedenti e nel corso del 2022, tutte respinte per esigenze organizzative legate alla carenza di personale e alla necessità di garantire la continuità assistenziale.


 

Ruolo dell’organizzazione del lavoro

La Corte ha inoltre chiarito che, pur trattandosi di personale dirigenziale, la lavoratrice non ricopriva una posizione apicale e non poteva determinare autonomamente i periodi di riposo, essendo vincolata alle decisioni dei superiori. Di conseguenza, il mancato godimento delle ferie è stato ritenuto direttamente imputabile all’organizzazione del lavoro dell’ente sanitario.


 

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

La pronuncia richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione e gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui:

  • le ferie rappresentano un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore;

  • la monetizzazione costituisce un’eccezione ammessa solo alla cessazione del rapporto, quando il dipendente non abbia potuto fruire del periodo di riposo;

  • l’onere della prova grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare non solo l’invito formale a fruire delle ferie, ma anche la concreta organizzazione che renda possibile il loro utilizzo.

 


Implicazioni per il diritto del lavoro

Alla luce di questi principi, la Corte ha confermato il diritto della dirigente all’indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie e festività non godute, respingendo le contestazioni sulla quantificazione delle somme dovute, basate sui cartellini delle presenze non contestati dall’ente.

Questa pronuncia rappresenta un chiaro monito per le aziende: il mancato godimento delle ferie non può essere imputato al lavoratore se l’organizzazione del lavoro non ne consente l’effettivo utilizzo, confermando la centralità del diritto al riposo sancito dall’art. 36 della Costituzione.

 

Contattaci

info@difensorecivile.it

+39 349 580 9138​