Conto corrente cointestato e successione: la presunzione di comunione delle somme e le prove contrarie

La cointestazione di un conto corrente genera, di norma, una presunzione di contitolarità tra i correntisti, che può tuttavia essere superata qualora sia dimostrata – anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – l’esclusiva provenienza delle somme da uno solo dei titolari (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 5009 del 5 marzo 2026).

 

Il caso concreto

La vicenda trae origine dalla successione di Tizio, deceduto senza testamento. Uno dei fratelli, Primo, aveva adito il Tribunale chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva delle somme giacenti su conti correnti cointestati al defunto e alla sorella Seconda. L’attore sosteneva che tali conti fossero stati alimentati esclusivamente con denaro del de cuius e che la sorella avesse prelevato somme senza titolo, sottraendole alla massa ereditaria.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva accertato l’apertura della successione e riconosciuto la proprietà esclusiva delle somme al defunto, condannando Seconda alla restituzione degli importi prelevati. Seconda e Terza impugnavano la decisione, sostenendo che metà delle somme fosse frutto di una liberalità indiretta desumibile dalla stessa cointestazione del conto, contestando anche l’inclusione di un debito di 25.000 euro e la ricostruzione dei beni immobili ereditari.

La Corte d’Appello rigettava il ricorso, ritenendo inammissibile la deduzione della donazione indiretta proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c., e confermando la corretta ricostruzione dei beni ereditari.

 

La decisione della Corte di Cassazione

Avverso la pronuncia d’appello, Terza, anche quale erede di Seconda, proponeva ricorso per cassazione contestando l’applicazione della presunzione di contitolarità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza dei giudici di merito.

I principi richiamati dalla Suprema Corte sono consolidati: la cointestazione di un conto corrente attribuisce, nei rapporti interni tra correntisti, la contitolarità del saldo in parti uguali ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., salvo prova contraria circa la provenienza esclusiva delle somme. La presunzione è relativa (juris tantum) e può essere superata mediante presunzioni anche semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Nel caso concreto, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la presunzione di comunione era superata sulla base di elementi quali:

 

  1. la documentazione bancaria comprovante la provenienza delle somme;

  2. la consistenza patrimoniale del defunto;

  3. la situazione economica della sorella, priva di beni.

 

Tali circostanze hanno costituito indizi gravi, precisi e concordanti dell’esclusiva titolarità delle somme da parte del defunto, giustificando l’inclusione dell’intero saldo nella massa ereditaria.

La Corte ha altresì confermato l’inammissibilità della deduzione della donazione indiretta, in quanto proposta per la prima volta in appello, e ha sottolineato l’assenza di prova concreta dell’animus donandi a corredo della cointestazione. Anche la censura relativa alla mancata correzione dell’elenco dei beni immobili è stata rigettata: si trattava di un presunto errore materiale, correggibile con il procedimento previsto dall’art. 287 c.p.c.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese legali e al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

 

Precedenti giurisprudenziali

La decisione si inserisce in un consolidato orientamento della Corte di Cassazione:

 

  • -Cass. civ., n. 27069/2022 – Presunzione di contitolarità delle somme sui conti correnti cointestati;

-Cass. civ., n. 77/2018 – Presunzione di comunione del saldo tra i correntisti;

-Cass. civ., n. 1087/2000 – Superamento della presunzione mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti;

  • -Cass., Sez. Unite, n. 8053/2014 – Requisiti minimi della motivazione della sentenza per la validità del provvedimento.

 

 

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