Genitori separati: la Cassazione riconosce il diritto al trasferimento con il figlio senza consenso dell’ex

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione cambia il paradigma della genitorialità post-separazione. Con l’ordinanza n. 4110 del 24 febbraio 2026, gli Ermellini hanno affermato con chiarezza che un genitore può trasferirsi in un’altra città portando con sé il figlio minore, anche senza l’approvazione dell’altro genitore, senza che ciò costituisca una violazione automatica dei diritti dell’ex partner.

 

Libertà di movimento e diritto costituzionale

La decisione sottolinea un principio fondamentale: la libertà personale di circolazione, sancita dall’art. 16 della Costituzione, non può essere sacrificata in ragione della separazione. La genitorialità, pur essendo un ruolo centrale nella vita dei minori, non può trasformarsi in una forma di controllo sulla vita dell’altro genitore.

 

In passato, molti tribunali avevano vincolato il genitore collocatario a una residenza fissa, limitando di fatto le possibilità di ricostruire la propria vita dopo la separazione. La Cassazione, invece, smonta questa logica, affermando che il diritto alla libertà individuale non può essere subordinato al solo fatto di essere genitori.

 

Bilanciare libertà individuale e bigenitorialità

Il cuore della questione riguarda il bilanciamento tra la libertà del genitore e il diritto del minore alla bigenitorialità (art. 337 ter c.c.), che garantisce un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

La Suprema Corte chiarisce che non è necessario sacrificare completamente la libertà di movimento di un genitore per tutelare il diritto del figlio. Trasferirsi per motivi lavorativi, familiari o personali, senza intenti ostruzionistici, non costituisce una violazione, purché il genitore continui a garantire al minore contatti significativi con l’altro genitore.

 

Quando il trasferimento è legittimo

Il trasferimento è giustificato se motivato da esigenze concrete e documentabili, tra cui:

  • -Motivi lavorativi o necessità di supporto familiare;

  • -Assenza di comportamenti ostacolanti verso l’altro genitore;

  • -Miglioramento reale della qualità di vita del minore;

  • -Volontà di non escludere l’altro genitore dalla vita del figlio.

 

Un trasferimento finalizzato a impedire le visite dell’altro genitore è da considerarsi illegittimo, mentre spostarsi per assistere un familiare malato o per ragioni professionali rientra nel diritto costituzionale alla libertà di movimento. La tecnologia moderna, tra videochiamate e weekend condivisi, rende possibile mantenere un rapporto solido e continuativo con entrambi i genitori anche a distanza.

 

Il ruolo del giudice

La Cassazione ribadisce che il giudice non può applicare misure punitive automatiche nei confronti del genitore che si trasferisce senza consenso. L’analisi deve concentrarsi sul benessere concreto del minore, valutando la qualità del legame con ciascun genitore, il contesto scolastico e sociale, e le relazioni affettive già consolidate.

L’obiettivo rimane la genitorialità condivisa: la distanza fisica tra le abitazioni non deve tradursi in un indebolimento del rapporto tra il figlio e uno dei genitori. Ciò che conta è la continuità, la qualità e l’equilibrio della relazione, non la mera prossimità geografica.

 

 

 

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