Una linea interpretativa chiara e rigorosa torna a imporsi in materia di ammortizzatori sociali: la NASpI non può essere riconosciuta in assenza di un licenziamento formale, neppure quando la cessazione del rapporto avvenga nell’ambito di accordi sindacali o piani di incentivazione all’esodo. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con un’ordinanza che si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma che assume particolare rilievo per le implicazioni operative che comporta.
Con l’ordinanza n. 6988/2026, la Suprema Corte ha riaffermato un principio fondamentale: la NASpI, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 22/2015, è subordinata al verificarsi di condizioni tassative, tra cui la disoccupazione involontaria. Quest’ultima, nella configurazione ordinaria, presuppone un’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro, ossia un licenziamento.
Non è quindi sufficiente che la cessazione avvenga in un contesto di crisi aziendale o riorganizzazione produttiva: ciò che rileva è la forma giuridica dell’atto che pone fine al rapporto.
La pronuncia trae origine dalla vicenda di una lavoratrice che aveva aderito a un piano di uscita incentivata, sottoscrivendo una risoluzione consensuale in sede sindacale e percependo un incentivo economico.
Inizialmente ammessa al beneficio, la lavoratrice si è poi vista richiedere dall’INPS la restituzione delle somme erogate, a seguito di accertamenti che avevano evidenziato l’assenza di un licenziamento formale.
Se i giudici di merito avevano valorizzato il contesto aziendale, ritenendo la cessazione sostanzialmente riconducibile alla volontà datoriale, la Cassazione ha adottato una lettura più rigorosa, fondata sul rispetto puntuale del dettato normativo.
Secondo la Corte, non è possibile equiparare una risoluzione consensuale — anche se assistita da organizzazioni sindacali — a un licenziamento. Nel caso concreto, mancava qualsiasi atto unilaterale del datore di lavoro, non essendo stata attivata neppure la procedura prevista dalla Legge n. 604/1966.
Diverso è, invece, il caso in cui il licenziamento sia già stato intimato o formalmente avviato e venga successivamente definito mediante accordo: in tale scenario, il requisito della disoccupazione involontaria può ritenersi sussistente.
La Cassazione esclude inoltre la possibilità di colmare eventuali “vuoti” normativi attraverso interpretazioni analogiche. Il legislatore ha infatti già individuato specifiche ipotesi in cui la NASpI è riconosciuta anche in presenza di risoluzione consensuale, limitandole a fattispecie ben definite.
Ampliare tali ipotesi sulla base di valutazioni di opportunità o equità significherebbe alterare l’equilibrio del sistema, anche alla luce del meccanismo di finanziamento della prestazione, che include il contributo datoriale nei casi di licenziamento.
Il messaggio che emerge dalla pronuncia è netto: nei percorsi di uscita incentivata, la qualificazione formale della cessazione del rapporto è determinante.
Chi accetta una risoluzione consensuale, anche in presenza di condizioni economiche favorevoli, deve essere consapevole che ciò potrebbe comportare la perdita del diritto alla NASpI. Non solo: qualora l’indennità venga inizialmente riconosciuta, esiste il concreto rischio di dover restituire quanto percepito.
La decisione della Suprema Corte rappresenta, in definitiva, un monito per lavoratori, imprese e consulenti: in materia previdenziale, il rispetto delle condizioni formali non è un aspetto secondario, ma un requisito imprescindibile.
In un contesto in cui gli strumenti di gestione delle eccedenze occupazionali sono sempre più diffusi, la corretta impostazione giuridica degli accordi diventa essenziale per evitare conseguenze economiche rilevanti e contenziosi successivi.
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