Dalla richiesta degli estratti conto fino all’accesso degli eredi: la disciplina dell’art. 119 TUB si consolida come presidio autonomo di tutela, esteso anche ai rapporti cessati.
Il cliente bancario dispone di un diritto pieno e autonomo ad accedere alla documentazione relativa alle operazioni compiute nel corso del rapporto, con riferimento agli ultimi dieci anni. Tale prerogativa trova il proprio fondamento nell’art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), norma cardine in materia di trasparenza nei rapporti tra intermediari e clientela.
La giurisprudenza recente ha ribadito con chiarezza la portata di tale diritto. In particolare, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1122/2026, ha sottolineato come l’accesso alla documentazione non costituisca un mero strumento strumentale ad altre azioni giudiziarie, bensì una posizione giuridica autonoma, esercitabile anche in assenza di contenzioso.
Il diritto di ottenere copia della documentazione si inserisce in un più ampio sistema di garanzie volto ad assicurare correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali.
Accanto alle disposizioni del Testo Unico Bancario, assumono rilievo i principi generali di buona fede e correttezza sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Tali principi impongono alle parti comportamenti improntati a lealtà e collaborazione, rafforzando l’obbligo degli istituti di credito di rendere conoscibili tutte le informazioni rilevanti per il cliente.
Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina riguarda l’estensione temporale del diritto. L’accesso alla documentazione bancaria non si esaurisce con la cessazione del rapporto contrattuale.
Il cliente può infatti richiedere estratti conto e altri documenti anche successivamente alla chiusura del conto, purché gli effetti giuridici del rapporto non siano completamente esauriti. In tal modo, l’ordinamento garantisce la possibilità di effettuare verifiche retrospettive su operazioni, addebiti e accrediti, anche a distanza di tempo.
L’ambito oggettivo del diritto comprende un’ampia gamma di documenti, tra cui estratti conto, rendicontazioni relative a strumenti finanziari e comunicazioni inerenti a singole operazioni effettuate nel corso del rapporto.
La banca è tenuta a fornire la documentazione richiesta entro un termine massimo di novanta giorni, a fronte del rimborso delle sole spese vive di produzione delle copie, come espressamente previsto dalla normativa.
La normativa estende espressamente il diritto di accesso anche ai soggetti che subentrano al cliente, a qualunque titolo.
Gli eredi, in particolare, possono richiedere la documentazione bancaria del de cuius, previa dimostrazione della propria qualità mediante idonea documentazione, quale dichiarazione sostitutiva o testamento. Tale facoltà consente di ricostruire con precisione la situazione patrimoniale del defunto e di verificare eventuali movimentazioni rilevanti.
Qualora l’istituto di credito non adempia all’obbligo di consegna della documentazione, il cliente dispone di diversi strumenti di tutela.
Tra questi rientrano la segnalazione alla Banca d’Italia, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e l’azione giudiziaria, anche mediante procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo. In sede processuale, è inoltre possibile richiedere un ordine di esibizione dei documenti.
La disciplina dell’accesso alla documentazione bancaria si configura come un pilastro del sistema di tutela del cliente, volto a garantire piena conoscibilità delle operazioni e dei costi applicati nel corso del rapporto.
La possibilità di ottenere copia dei documenti anche a distanza di anni, e persino dopo la chiusura del conto, rafforza la trasparenza del sistema bancario e consente al cliente – o ai suoi eredi – di esercitare un controllo effettivo sulla gestione delle proprie risorse finanziarie.
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