Ogni anno centinaia di migliaia di cittadini italiani scelgono di recarsi all’estero per ricevere cure mediche, sia per necessità improvvise sia per accedere a prestazioni altamente specialistiche. Nonostante ciò, una larga parte di questi pazienti ignora l’esistenza di un diritto fondamentale: la possibilità di ottenere il rimborso, totale o parziale, delle spese sanitarie sostenute fuori dai confini nazionali.
Si tratta di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento italiano ed europeo, disciplinata da un articolato quadro normativo che, sebbene consolidato, resta ancora poco conosciuto.
Il diritto all’assistenza sanitaria all’estero trova fondamento nel decreto legislativo n. 38 del 2014, che ha recepito la Direttiva europea 2011/24/UE. Tale intervento ha introdotto un sistema di cooperazione sanitaria tra Stati membri, spesso definito come “Schengen sanitaria”.
In base a tale disciplina, il cittadino italiano ha diritto, durante un soggiorno temporaneo in un altro Paese europeo, a ricevere prestazioni sanitarie alle stesse condizioni previste per i residenti locali. Ciò implica che il trattamento economico può variare: in alcuni casi è previsto il pagamento di un ticket, in altri la prestazione è gratuita, a seconda della normativa del Paese ospitante e delle condizioni personali del paziente.
Strumento essenziale per esercitare questo diritto è la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), integrata nella tessera sanitaria nazionale. Essa consente l’accesso alle cure nei Paesi dell’Unione Europea e in altri Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, oltre che in Svizzera, limitatamente a soggiorni temporanei.
Il sistema distingue nettamente tra prestazioni sanitarie urgenti e interventi programmati, prevedendo procedure differenti.
Nel caso di cure urgenti — come incidenti, malori improvvisi o situazioni cliniche non differibili — il cittadino può rivolgersi direttamente a una struttura sanitaria pubblica del Paese in cui si trova. Presentando la TEAM, avrà accesso alle cure pagando eventualmente solo la quota prevista localmente, analoga al ticket italiano.
Per alcune categorie di soggetti, come specifici pensionati, possono essere previste esenzioni, secondo quanto stabilito dalla normativa europea.
Diversa è la disciplina per le cure programmate. In questo caso, è indispensabile ottenere preventivamente un’autorizzazione dalla propria Azienda Sanitaria Locale (ASL), attraverso il cosiddetto modello E112. Tale autorizzazione viene rilasciata entro termini definiti — generalmente 30 giorni, ridotti a 15 in caso di urgenza — e presuppone che la prestazione non sia disponibile in Italia o non sia accessibile in tempi compatibili con le condizioni cliniche del paziente.
Per le prestazioni programmate, il paziente è tenuto ad anticipare le spese, salvo poi richiedere il rimborso. Tuttavia, il sistema non garantisce automaticamente la copertura integrale dei costi sostenuti.
Il criterio adottato è quello del cosiddetto “doppio limite”: viene rimborsato l’importo minore tra il costo sostenuto all’estero e quello previsto per la medesima prestazione in Italia.
In termini pratici:
In alcune realtà regionali, inoltre, possono essere riconosciuti rimborsi ulteriori per spese accessorie, quali viaggio e accompagnamento.
La domanda di rimborso può essere presentata al rientro in Italia presso la ASL di competenza, oppure, in determinati casi, tramite le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.
È essenziale conservare e allegare tutta la documentazione originale: certificazioni mediche, fatture e ricevute di pagamento. La completezza degli atti rappresenta un requisito imprescindibile per l’istruttoria della pratica.
Per le cure programmate autorizzate, il termine per presentare la domanda è di 60 giorni dalla prestazione. L’amministrazione sanitaria, a sua volta, è tenuta a liquidare il rimborso entro i successivi 60 giorni.
Un aspetto spesso trascurato riguarda le visite di controllo: se effettuate all’estero, richiedono una nuova e specifica autorizzazione preventiva.
Le spese sanitarie sostenute all’estero e rimaste a carico del contribuente possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi, beneficiando della detrazione IRPEF del 19%, al netto della franchigia prevista dalla legge.
Si tratta di un ulteriore strumento di alleggerimento economico, che si affianca al sistema dei rimborsi sanitari.
Il quadro descritto trova applicazione esclusivamente nei Paesi che hanno stipulato accordi con l’Italia o che rientrano nell’ambito europeo.
Al di fuori di tali contesti, la TEAM non ha validità e le spese sanitarie restano interamente a carico del paziente, senza possibilità di rimborso pubblico.
In queste situazioni, la tutela più efficace è rappresentata dalla stipula preventiva di una polizza assicurativa sanitaria internazionale, che può coprire i costi delle cure e gestire direttamente i rapporti con le strutture sanitarie locali.
Nonostante la solidità del quadro normativo, il diritto al rimborso delle cure all’estero resta, di fatto, sottoutilizzato. La scarsa informazione e la complessità delle procedure contribuiscono a limitare l’accesso a una tutela che potrebbe avere un impatto significativo sulla mobilità sanitaria dei cittadini.
Una maggiore diffusione della conoscenza di questi strumenti rappresenterebbe, dunque, un passo essenziale per garantire un esercizio pieno ed effettivo dei diritti sanitari in ambito europeo.
info@difensorecivile.it
+39 349 580 9138