Nel diritto del lavoro, il tema del licenziamento per scarso rendimento continua a rappresentare uno dei terreni più delicati nel bilanciamento tra esigenze organizzative dell’impresa e tutela del lavoratore. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026) ha riaffermato un principio di particolare rilievo: le assenze per malattia, anche se numerose e incidenti sulla produttività, non possono giustificare un licenziamento per scarso rendimento.
Il caso trae origine dall’impugnazione, da parte di un lavoratore, di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato dal datore di lavoro con una presunta insufficienza della prestazione, dovuta in larga parte a ripetute assenze per malattia, soprattutto nei turni notturni. I giudici hanno ritenuto illegittimo il recesso, chiarendo i confini tra inadempimento e impossibilità della prestazione.
Tuttavia, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel lavoro subordinato, il lavoratore non è tenuto al conseguimento di un risultato predeterminato, bensì a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, nel rispetto dei criteri di diligenza, correttezza e buona fede. Il mancato raggiungimento di obiettivi aziendali non costituisce, di per sé, inadempimento.
Affinché si possa parlare legittimamente di scarso rendimento, è necessario che emergano parametri oggettivi di riferimento — quali standard medi di produttività — e che lo scostamento da tali parametri sia imputabile a una condotta colpevole del lavoratore, caratterizzata da negligenza o insufficiente impegno.
Solo nel primo caso è configurabile lo scarso rendimento come causa di recesso. Nel secondo, invece, si è in presenza di situazioni che esulano dalla responsabilità del lavoratore e che devono essere valutate secondo regole differenti.
La Cassazione ha ribadito che questa disciplina prevale sulle regole generali in materia di licenziamento. Ne consegue che il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del periodo di comporto, anche qualora le assenze incidano negativamente sull’organizzazione aziendale.
La malattia, infatti, costituisce una causa oggettiva e non imputabile al lavoratore, e non può essere trasformata in un indice di inadempimento.
L’incidenza della malattia sulla produttività aziendale, per quanto significativa, non è quindi sufficiente a legittimare il licenziamento sotto tale profilo. Diversamente opinando, si finirebbe per aggirare la tutela prevista dall’art. 2110 c.c., svuotandone la funzione protettiva.
In assenza di tali elementi, il licenziamento risulta privo di giustificazione e, pertanto, illegittimo.
Il principio è chiaro: la riduzione della prestazione dovuta a malattia non può essere qualificata come inadempimento. E, di conseguenza, non può legittimare un licenziamento per scarso rendimento.
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