Nel diritto civile italiano, episodi apparentemente ordinari — come una caduta su una pavimentazione bagnata — possono assumere rilievo giuridico significativo. È quanto emerge dalla sentenza n. 844/2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha affrontato il tema della responsabilità del condominio per danni causati da parti comuni dell’edificio.
La vicenda riguarda una donna che, in una giornata piovosa, mentre si recava presso uno studio medico situato al piano terra di un edificio condominiale, è scivolata su alcune mattonelle esterne particolarmente lisce, riportando lesioni. Secondo la ricostruzione emersa in giudizio, la pavimentazione risultava priva di sistemi antiscivolo e di adeguate segnalazioni di pericolo.
In questa prospettiva, il danneggiato è tenuto a dimostrare esclusivamente l’esistenza del danno e il nesso causale tra questo e la cosa che lo ha provocato. Non è invece richiesto di provare la colpa del custode. Spetta, al contrario, al condominio fornire la prova liberatoria, dimostrando che l’evento è stato determinato da un fattore esterno imprevedibile, inevitabile e non controllabile.
A ciò si aggiungeva l’assenza di qualsiasi misura preventiva: né segnaletica di rischio, né dispositivi antiscivolo, come tappeti o strisce adesive. Tale omissione ha inciso in modo determinante nella valutazione della responsabilità, configurando una gestione non diligente della cosa in custodia.
Il tribunale ha chiarito che la conoscenza dei luoghi non equivale ad accettazione del pericolo, né è sufficiente a escludere la responsabilità del custode. Se il rischio non è adeguatamente segnalato e non è facilmente percepibile, esso rimane giuridicamente rilevante e imputabile a chi ha il dovere di gestire e mantenere in sicurezza l’area.
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità concorrente della vittima. La caduta è stata ritenuta integralmente determinata dalla condizione pericolosa della pavimentazione, senza che emergessero profili di imprudenza o disattenzione imputabili alla donna.
L’importo riconosciuto, superiore a 14.000 euro, è stato integrato dalle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi. Non è stato invece riconosciuto il danno morale, in assenza di prova specifica.
Il principio affermato è di immediata rilevanza pratica: la familiarità con un luogo non esonera dalla tutela. Ciò che rileva è se il rischio fosse evitabile attraverso una gestione diligente. In caso affermativo, la responsabilità ricade sul custode.
In un contesto in cui si tende frequentemente a imputare gli eventi dannosi alla disattenzione individuale, la pronuncia riafferma un criterio fondamentale: chi ha il controllo di uno spazio deve garantirne la sicurezza. In difetto, è chiamato a risponderne in sede civile.
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