Autovelox: multa valida anche senza omologazione? La Cassazione cambia tutto (ma non è così semplice)

Il tema della legittimità delle sanzioni elevate mediante autovelox torna al centro del dibattito giurisprudenziale con un nuovo e significativo intervento della Corte di Cassazione, destinato a incidere in modo rilevante sul contenzioso in materia di violazioni del Codice della strada.

Per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato un orientamento rigoroso, secondo cui l’omologazione dell’apparecchio costituirebbe requisito essenziale ai fini della validità della sanzione amministrativa. In tal senso si sono espresse diverse pronunce, tra cui le sentenze n. 1332/2025, n. 10505/2024 e n. 20913/2024, nelle quali è stata ribadita la necessità del rispetto del procedimento di omologazione previsto dalla normativa vigente.

Particolarmente rilevante è stata anche la posizione assunta dalla Suprema Corte in relazione alla circolare del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, con la quale si tentava di attribuire rilievo equivalente ai concetti di approvazione e omologazione. La Cassazione ha tuttavia escluso la possibilità di una simile equiparazione, evidenziando come le circolari amministrative non abbiano natura normativa e non possano incidere su disposizioni di rango primario. In particolare, è stato richiamato l’art. 142 del Codice della strada, che prevede espressamente la “debita omologazione” dei dispositivi di rilevamento della velocità.


Il nuovo orientamento: centrale la taratura periodica

In tale quadro si inserisce l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, con la quale la Corte di Cassazione ha introdotto un elemento di significativa evoluzione interpretativa. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la validità della sanzione per eccesso di velocità non è automaticamente esclusa dalla mancanza di omologazione del dispositivo, qualora lo stesso risulti comunque sottoposto a regolare taratura e a controlli periodici di funzionamento.

Una decisione che segna un possibile cambio di prospettiva, con ricadute concrete su numerosi giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, spesso fondati proprio sul vizio di omologazione dell’autovelox.


Il caso concreto: dalla decisione del Giudice di Pace alla Cassazione

La vicenda trae origine da due verbali elevati nei confronti di un’automobilista di Pescara nell’aprile 2021, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, per superamento dei limiti di velocità.

In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittime le sanzioni per difetto di omologazione dell’apparecchio di rilevazione. Successivamente, il Tribunale ha però riformato la decisione, accogliendo l’impugnazione proposta dal Comune e riconoscendo la legittimità dei verbali, anche in presenza di un dispositivo formalmente “approvato”.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione del giudice d’appello, sancendo la validità delle sanzioni e chiarendo il principio secondo cui assume rilievo decisivo la verifica della corretta funzionalità del dispositivo attraverso tarature e controlli periodici.


Gli obblighi probatori dell’amministrazione

Nell’ordinanza, la Suprema Corte ha precisato inoltre i presupposti probatori in capo alla pubblica amministrazione in caso di contestazione della sanzione. In particolare:

  • – l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta omologazione iniziale del dispositivo, ove prevista;
  • – deve essere provata la regolare esecuzione delle operazioni di taratura periodica;
  • – deve essere rispettato un intervallo massimo di dodici mesi tra un controllo e il successivo.

Nel caso di specie, il Comune ha fornito idonea documentazione attestante una taratura effettuata pochi mesi prima delle violazioni contestate, elemento ritenuto decisivo ai fini della conferma della legittimità degli accertamenti.


Ulteriori profili: la competenza sulla selezione dei tratti stradali

La Corte ha inoltre rigettato le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente, tra cui quelle relative all’idoneità del tratto stradale in cui era stato installato il dispositivo.

Sul punto, i giudici hanno ribadito che la competenza spetta all’autorità prefettizia, cui è demandata l’individuazione delle strade sulle quali non sia possibile procedere alla contestazione immediata delle violazioni per ragioni di sicurezza della circolazione. Nel caso esaminato, il tratto stradale risultava regolarmente autorizzato mediante apposito decreto.


Implicazioni pratiche per gli automobilisti

L’ordinanza in esame determina un significativo mutamento del quadro interpretativo di riferimento. Se in passato la mancanza di omologazione poteva rappresentare un elemento potenzialmente decisivo ai fini dell’annullamento delle sanzioni, oggi tale profilo non appare più sufficiente, da solo, a fondare l’illegittimità del verbale.

Ne consegue che, ai fini dell’eventuale opposizione, assume rilievo centrale la verifica:

  • – della corretta taratura del dispositivo;
  • – della regolarità e periodicità dei controlli tecnici.

In presenza di tali requisiti, anche un autovelox non omologato potrebbe non determinare l’invalidità della sanzione, rendendo più complesso l’accoglimento dei ricorsi da parte dei giudici di merito.

Un orientamento che, se consolidato, è destinato a incidere in modo significativo sull’equilibrio tra esigenze di sicurezza stradale e tutela degli automobilisti.



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