Nel diritto civile italiano, il trasferimento di somme di denaro tra familiari continua a rappresentare una delle aree più delicate e frequentemente oggetto di contenzioso, soprattutto in ambito successorio. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione interviene nuovamente a chiarire i confini tra libertà negoziale e vincoli formali, ribadendo principi di particolare rigore in tema di donazioni di rilevante valore economico.
Con la sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025, la Suprema Corte ha affrontato il tema della validità delle donazioni di denaro eseguite tramite strumenti bancari, precisando che il mero trasferimento contabile non è sufficiente a integrare una liberalità giuridicamente valida quando manchi la forma dell’atto pubblico richiesta dalla legge.
La vicenda trae origine da una controversia successoria insorta dopo il decesso di due coniugi, titolari di un conto corrente cointestato. L’erede universale di uno dei defunti agiva in giudizio contestando il prelievo di 100.000 euro effettuato da una terza persona munita di delega bancaria, ritenendolo privo di giustificazione causale e dunque indebito.
La convenuta sosteneva, al contrario, che la somma fosse stata trasferita in esecuzione di una volontà liberale espressa dai titolari del conto, configurandosi quindi come una donazione valida.
Mentre il giudice di primo grado aveva accolto la ricostruzione difensiva, la Corte d’Appello di Milano riformava integralmente la decisione, ordinando la restituzione delle somme all’asse ereditario. La questione approdava quindi in Cassazione.
La Suprema Corte ha preliminarmente escluso l’inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, qualificando invece il trasferimento come pagamento privo di causa giustificativa, con conseguente obbligo restitutorio.
Il punto centrale della decisione riguarda tuttavia la natura della presunta donazione: secondo i giudici di legittimità, non è sufficiente invocare una generica intenzione di liberalità per giustificare trasferimenti patrimoniali di rilevante entità, essendo necessario il rispetto della forma solenne prevista dall’art. 782 c.c., ossia l’atto pubblico redatto alla presenza del notaio.
Un ulteriore profilo chiarito dalla Cassazione riguarda la qualificazione dell’operazione bancaria. La Corte ha escluso che il semplice bonifico o il trasferimento tramite delega possa automaticamente integrare una donazione indiretta.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici hanno precisato che tali operazioni costituiscono meri strumenti esecutivi di un eventuale accordo sottostante, ma non ne sostituiscono la forma giuridica richiesta. Ne consegue che la liberalità, anche se realizzata attraverso movimenti bancari, resta soggetta alla disciplina delle donazioni tipiche, con obbligo di atto pubblico, salvo l’ipotesi della donazione di modico valore.
Elemento decisivo è proprio la nozione di modico valore, unica eccezione al rigore formale dell’atto notarile. La Cassazione ribadisce che tale valutazione non può essere ancorata a soglie fisse, ma deve essere effettuata in concreto, in relazione alle condizioni economiche del donante.
Ciò che per un soggetto particolarmente abbiente può risultare irrilevante, per un patrimonio medio può assumere invece carattere significativo e, dunque, non rientrare nell’eccezione normativa.
Nel caso esaminato, la somma di 100.000 euro è stata ritenuta chiaramente non modica, rendendo imprescindibile la forma dell’atto pubblico per la validità della donazione.
La dichiarazione di nullità per difetto di forma comporta importanti effetti restitutori. Il beneficiario è tenuto non solo a restituire la somma ricevuta, ma anche gli eventuali frutti civili maturati nel periodo di disponibilità del denaro, quali interessi, rendimenti o dividendi.
Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dalla natura imprescrittibile dell’azione di nullità, che consente di contestare il trasferimento anche a distanza di anni, con possibili ripercussioni non solo tra coeredi, ma anche nei confronti di creditori del donante, inclusi istituti bancari e amministrazione finanziaria.
In assenza di atto notarile, la donazione rischia di essere dichiarata nulla, con conseguente obbligo di restituzione delle somme e potenziali effetti retroattivi sul patrimonio del beneficiario.
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