Con l’ordinanza n. 7957/2026, la Corte di Cassazione interviene in modo decisivo su una questione che negli ultimi anni ha generato incertezza applicativa e contenzioso diffuso: il rapporto tra indennità di disoccupazione NASpI e il mero possesso di una Partita IVA non produttiva di reddito.
La Suprema Corte ha infatti escluso che la titolarità formale di una posizione fiscale autonoma, in assenza di effettivo svolgimento di attività economica e di produzione di reddito, possa determinare la decadenza dal trattamento di disoccupazione. Viene così superata una lettura restrittiva che, in taluni casi, aveva condotto a revoche dell’indennità fondate su presupposti meramente formali.
Secondo i giudici di legittimità, la Partita IVA non può essere considerata, di per sé, indice sufficiente di attività lavorativa autonoma. Essa rappresenta piuttosto una condizione giuridico-fiscale neutra, che non implica automaticamente l’esistenza di prestazioni rese o compensi percepiti. Ne consegue che l’assenza di reddito effettivo esclude l’obbligo di ulteriori comunicazioni all’INPS, in quanto manca il presupposto sostanziale dell’informativa.
La pronuncia trae origine da una vicenda risalente al 2016, quando un lavoratore, già beneficiario di NASpI, aveva correttamente comunicato la propria situazione reddituale in relazione a un’attività autonoma potenziale. L’anno successivo, pur mantenendo formalmente attiva la Partita IVA, non aveva svolto alcuna prestazione né conseguito alcun compenso.
Ritenendo non variata la propria posizione economica, l’interessato non aveva trasmesso ulteriori comunicazioni all’INPS. L’ente previdenziale, tuttavia, aveva disposto la revoca dell’indennità, interpretando tale omissione come violazione degli obblighi informativi.
La decisione amministrativa era stata inizialmente confermata sia in primo grado sia in appello, anche sulla base di indicazioni interpretative interne all’INPS, comprese le FAQ istituzionali, che imponevano una comunicazione anche in presenza di reddito pari a zero.
La Cassazione ha ora precisato i confini applicativi dell’art. 10 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22. L’obbligo di comunicazione all’INPS sorge esclusivamente in presenza di un’attività autonoma effettivamente svolta e dalla quale derivi o si preveda un reddito.
Non è sufficiente, dunque, l’apertura o il mantenimento di una Partita IVA in sé considerata. L’elemento determinante è la produzione, anche potenziale ma concreta e ragionevolmente prevedibile, di reddito imponibile.
In tale quadro si inserisce anche la soglia di salvaguardia prevista dall’ordinamento, che consente il cumulo parziale tra NASpI e redditi autonomi entro determinati limiti annui. Al di sotto di tali soglie, e in assenza di effettiva attività, non si configura alcun obbligo informativo ulteriore.
A titolo esemplificativo, un professionista che mantenga la propria posizione fiscale ma non emetta fatture né riceva incarichi non è tenuto ad aggiornamenti periodici nei confronti dell’ente previdenziale.
Particolarmente rilevante è il passaggio con cui la Corte delimita l’ambito della decadenza dal beneficio. Tale misura, prevista dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo, viene qualificata come sanzione di natura eccezionale, applicabile esclusivamente in presenza di violazioni sostanziali e non di mere irregolarità formali prive di incidenza economica.
In questa prospettiva, la mancata comunicazione di un reddito inesistente non integra alcuna omissione rilevante sul piano giuridico. Si tratta, al contrario, di una condizione di fatto che non genera obblighi informativi.
La decisione della Suprema Corte segna un punto di svolta rispetto a prassi amministrative che, in alcuni casi, avevano esteso in senso restrittivo gli obblighi a carico dei beneficiari della NASpI, facendo leva su indicazioni non normative.
Con l’ordinanza n. 7957/2026 viene riaffermato un principio cardine: il sistema degli obblighi previdenziali deve poggiare su situazioni concrete e verificabili, non su presunzioni formali scollegate dalla realtà economica.
In questo quadro, il semplice possesso di una Partita IVA inattiva non può più essere considerato elemento sufficiente per incidere sul diritto all’indennità di disoccupazione. Una precisazione che rafforza la coerenza dell’ordinamento e restituisce centralità al principio di effettività del reddito quale unico parametro rilevante.
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