Con l’entrata in vigore della legge n. 34/2026, l’ordinamento italiano compie un passo significativo nella regolamentazione del settore delle recensioni online, fenomeno ormai centrale nelle dinamiche del mercato digitale e nelle scelte di consumo. Il nuovo intervento normativo, contenuto nel Capo IV dedicato alla “lotta alle false recensioni”, introduce per la prima volta un impianto organico volto a contrastare pratiche elusive e contenuti non autentici nel settore turistico e della ristorazione.
L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di garantire maggiore affidabilità alle valutazioni pubblicate online, assicurando che esse provengano esclusivamente da soggetti che abbiano effettivamente fruito dei servizi o acquistato i prodotti oggetto di giudizio. Un’esigenza che si inserisce in un contesto in cui, secondo diverse rilevazioni europee, una quota rilevante delle decisioni dei consumatori risulta influenzata dalle recensioni digitali, con un parallelo incremento del fenomeno delle valutazioni artificiose o incentivati.
La disciplina individua criteri stringenti per definire la legittimità delle recensioni online. In particolare, esse sono considerate lecite soltanto se redatte entro trenta giorni dall’esperienza effettivamente vissuta, se riferite a un servizio o prodotto realmente fruito e se non condizionate da forme di incentivo, promozione o vantaggi economici.
Viene così introdotto un principio di autenticità sostanziale, che sposta l’attenzione dal mero contenuto della recensione alla sua origine, imponendo un collegamento diretto tra esperienza reale e valutazione espressa.
Particolarmente rilevante è anche la previsione secondo cui non sono ammissibili recensioni ottenute in cambio di sconti, benefici o altre utilità, rafforzando il divieto di pratiche commerciali idonee ad alterare la genuinità del giudizio espresso dagli utenti.
Tra le novità di maggiore impatto vi è l’introduzione di un limite temporale alla rilevanza delle recensioni. Trascorsi due anni dalla pubblicazione, infatti, il contenuto può perdere la propria attualità e, conseguentemente, la sua idoneità a rappresentare in modo affidabile la qualità del servizio o del prodotto.
La ratio della disposizione risiede nell’esigenza di garantire un’informazione aggiornata, evitando che giudizi risalenti possano continuare a influenzare le scelte dei consumatori in contesti ormai mutati.
La normativa interviene anche sul piano della verifica dell’autenticità, stabilendo che le recensioni prive di un collegamento con un’esperienza effettiva non possano essere considerate valide. In questa prospettiva, viene valorizzata la possibilità di dimostrare l’avvenuto acquisto o utilizzo del servizio tramite elementi documentali, come ricevute o prove fiscali, che possono contribuire a rafforzare la presunzione di veridicità del contenuto.
Il nuovo impianto normativo si coordina con la disciplina europea in materia di servizi digitali, in particolare con il Digital Services Act, che assegna alle piattaforme online specifici obblighi di gestione dei contenuti illegali, pur senza introdurre nuovi vincoli strutturali in capo agli operatori.
Resta centrale, in questo senso, il ruolo delle piattaforme digitali, chiamate a garantire sistemi di segnalazione efficienti e interventi tempestivi a tutela degli utenti e degli operatori economici.
L’intervento legislativo assume una particolare rilevanza per i settori maggiormente esposti all’influenza delle recensioni, in primis turismo e ristorazione, dove la reputazione digitale rappresenta oggi un fattore competitivo decisivo.
La finalità perseguita è duplice: da un lato, rafforzare la fiducia dei consumatori attraverso informazioni più affidabili; dall’altro, tutelare gli operatori economici da dinamiche distorsive legate a recensioni non autentiche o strumentali.
In questo quadro, la legge n. 34/2026 segna l’avvio di una nuova fase regolatoria, nella quale la trasparenza e la verificabilità delle opinioni online diventano elementi centrali per la costruzione di un ecosistema digitale più equilibrato e credibile.
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