Ogni anno migliaia di contribuenti sostengono spese per certificati medici richiesti per attività sportive, pratiche amministrative o concorsi pubblici, spesso senza essere consapevoli della possibilità di recuperare parte dei costi in sede fiscale. La normativa tributaria, infatti, in diversi casi consente l’inserimento di tali oneri nella dichiarazione dei redditi, con conseguente riduzione dell’IRPEF dovuta.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i certificati medici rilasciati per finalità sportive non agonistiche, inclusi quelli comunemente definiti di “buona e sana costituzione”, rientrano tra le prestazioni sanitarie generiche. Ne consegue la loro detraibilità nella misura del 19%, secondo i criteri previsti per le spese mediche.
L’orientamento amministrativo si fonda su un principio già consolidato, secondo il quale la detrazione spetta indipendentemente dal luogo o dalla finalità specifica della prestazione sanitaria, purché si tratti di una spesa riconducibile all’ambito medico.
Resta applicabile la franchigia ordinaria di 129,11 euro: la detrazione opera esclusivamente sulla parte eccedente tale soglia, senza limiti massimi di spesa detraibile.
Un elemento centrale riguarda la modalità di pagamento delle prestazioni. In linea generale, la normativa fiscale richiede l’utilizzo di strumenti tracciabili — quali carte, bonifici o pagamenti elettronici — come condizione per accedere al beneficio fiscale.
È tuttavia prevista un’eccezione rilevante: qualora il certificato sia rilasciato da strutture pubbliche o da soggetti accreditati al Servizio Sanitario Nazionale, il pagamento in contanti non preclude la detrazione. Tale principio si applica anche ai certificati per patente di guida, attività sportiva o concorsi.
L’ambito delle spese sanitarie detraibili è ampio e comprende, oltre ai certificati sportivi, anche quelli richiesti per finalità amministrative e lavorative, come:
Rientrano inoltre nella categoria generale delle spese sanitarie detraibili i farmaci, inclusi quelli omeopatici.
Tali oneri devono essere indicati nel Quadro E del modello 730 (rigo E1) o nel modello Redditi Persone Fisiche e comportano una riduzione diretta dell’imposta lorda, con possibile effetto di rimborso in sede di conguaglio.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un riordino del sistema delle detrazioni, applicabile a partire dalla dichiarazione dei redditi 2026, con particolare riferimento ai contribuenti con redditi medio-alti.
Per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, sono previsti limiti complessivi agli oneri detraibili, modulati in funzione del numero di figli a carico. In termini generali, i tetti variano da 14.000 a 8.000 euro, con riduzioni proporzionali in assenza di figli e incrementi in presenza di nuclei familiari numerosi.
Per i redditi inferiori a 75.000 euro, invece, il regime delle detrazioni rimane invariato: le spese sanitarie, comprese quelle relative ai certificati medici, continuano a essere detraibili secondo le regole ordinarie, senza l’introduzione di nuovi limiti.
Il quadro normativo conferma come anche spese di importo contenuto, ma ricorrenti nella vita quotidiana, possano assumere rilievo fiscale. I certificati medici, spesso considerati meri adempimenti burocratici, rientrano a pieno titolo tra gli oneri recuperabili, contribuendo a ridurre il carico fiscale complessivo del contribuente.
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