Una recente pronuncia chiarisce i limiti dell’autotutela del conduttore e rafforza l’obbligo di ricorrere agli strumenti previsti dall’ordinamento.
Nel contenzioso locatizio, la gestione dei vizi dell’immobile e delle conseguenze sul pagamento del canone rappresenta una delle questioni più ricorrenti e controverse. In tale ambito si inserisce la sentenza n. 1722/2026 del Tribunale di Bologna, che offre un chiarimento netto: l’inquilino non può ridurre autonomamente il canone di locazione, neppure in presenza di difetti dell’immobile, salvo ipotesi eccezionali e rigorosamente circoscritte.
La vicenda trae origine da un contratto di locazione abitativa relativo a una villa, regolarmente registrato, con un canone annuo superiore a 32.000 euro, pagamento mensile anticipato e durata di lungo periodo. Nel contratto, il conduttore dichiarava di aver visionato preventivamente l’immobile e di ritenerlo idoneo all’uso pattuito, mentre le parti avevano concordato l’esecuzione di alcuni interventi manutentivi prima della consegna.
Dopo l’ingresso nell’abitazione, tuttavia, la conduttrice lamentava ritardi nell’esecuzione dei lavori e la presenza di diversi vizi — dagli impianti alle fognature, fino alla caldaia — ritenuti tali da incidere sulla piena fruibilità dell’immobile. Sulla base di tali contestazioni, l’inquilina procedeva a una riduzione unilaterale del canone, arrivando in alcuni casi a ometterne il pagamento integrale.
La reazione della locatrice non si faceva attendere: veniva intimato sfratto per morosità, qualificando la condotta come grave inadempimento contrattuale. Parallelamente, la conduttrice agiva in giudizio chiedendo restituzioni e risarcimento danni, invocando — tra l’altro — l’art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata) e l’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento).
Il nodo centrale affrontato dal giudice riguarda la possibilità per il conduttore di ridurre autonomamente il canone. La risposta è inequivocabile: tale facoltà non è riconosciuta dall’ordinamento.
La disciplina codicistica, infatti, attribuisce al conduttore strumenti di tutela — quali la risoluzione del contratto o la riduzione del canone — ma esclusivamente attraverso un accertamento giudiziale. Non è ammessa, invece, una rimodulazione unilaterale del corrispettivo, che costituisce obbligazione primaria del rapporto locatizio.
La decisione si inserisce in un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la denuncia dei vizi non può tradursi in una autonoma rideterminazione del canone da parte del conduttore.
Particolare rilevanza assume, nella motivazione, la circostanza che l’inquilina avesse visionato l’immobile prima della stipula, dichiarandone l’idoneità. Il giudice ha accertato che molte delle criticità lamentate erano già riconoscibili al momento della consegna.
Ne deriva un principio di coerenza contrattuale: chi accetta il bene nello stato in cui si trova non può successivamente invocare difetti evidenti per giustificare una riduzione del canone.
Quanto agli interventi manutentivi, è emerso che la maggior parte dei lavori concordati era stata eseguita, con ritardi limitati e omissioni marginali. Anche i vizi più rilevanti denunciati — relativi agli impianti e al riscaldamento — non sono stati ritenuti tali da compromettere in modo significativo il godimento dell’immobile, anche alla luce delle certificazioni e degli interventi effettuati dalla locatrice.
La sentenza affronta anche il tema dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che in linea teorica consente la sospensione della prestazione in presenza di inadempimento della controparte.
Tuttavia, tale rimedio è subordinato a criteri stringenti di proporzionalità e buona fede. Nel caso concreto, la conduttrice continuava a utilizzare l’immobile senza dimostrare una significativa compromissione del godimento; la sospensione del pagamento è stata quindi giudicata sproporzionata e, pertanto, illegittima.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha concluso per:
È stato tuttavia riconosciuto un ristoro limitato per alcune spese urgenti sostenute dall’inquilina e per un temporaneo allontanamento dall’abitazione nei primi giorni del rapporto.
La pronuncia si colloca in un filone giurisprudenziale ormai stabile: il conduttore non può modificare unilateralmente l’equilibrio contrattuale, neppure in presenza di vizi o carenze manutentive. Le tutele esistono, ma devono essere esercitate attraverso i rimedi previsti dall’ordinamento e, ove necessario, mediante l’intervento del giudice.
La sentenza n. 1722/2026 rappresenta un chiaro monito per gli operatori e per i privati: nel rapporto di locazione, la tutela del conduttore non può tradursi in forme di autotutela arbitraria. L’equilibrio tra le prestazioni contrattuali resta affidato al controllo giurisdizionale, unico strumento legittimo per valutare l’incidenza dei vizi sull’effettivo godimento dell’immobile e, conseguentemente, sull’eventuale riduzione del canone.
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