Bonus ristrutturazioni: detrazione anche per il convivente non proprietario. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia si arricchisce di ulteriori precisazioni interpretative che ampliano, in modo significativo, la platea dei beneficiari. Con un recente intervento pubblicato su FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio di particolare rilevanza pratica: la detrazione per interventi di ristrutturazione può spettare anche al convivente del proprietario dell’immobile, pur in assenza di titolarità giuridica sul bene.


Il quadro normativo e l’estensione soggettiva del beneficio

Come noto, il bonus ristrutturazioni costituisce una delle principali misure di sostegno al recupero del patrimonio edilizio, riconosciuta ai contribuenti soggetti all’IRPEF, indipendentemente dalla residenza nel territorio dello Stato. La normativa di riferimento, tuttavia, non circoscrive il beneficio ai soli proprietari, ma lo estende a tutti i soggetti che vantano un diritto reale o personale di godimento sull’immobile e che sostengono direttamente le relative spese.

In tale ambito rientrano, oltre ai proprietari e ai nudi proprietari, anche usufruttuari, titolari di diritti di uso o abitazione, locatari e comodatari. A questi si affiancano i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, categoria nella quale si colloca anche il coniuge convivente.


Il ruolo del convivente: tra sostanza economica e titolarità formale

Il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria si inserisce in un solco interpretativo ormai consolidato, fondato su un criterio sostanziale: ciò che rileva, ai fini della detrazione, non è esclusivamente la titolarità dell’immobile, bensì l’effettivo sostenimento della spesa.

Ne consegue che il convivente può legittimamente beneficiare dell’agevolazione anche qualora l’immobile sia intestato integralmente all’altro partner, purché egli partecipi in modo diretto e documentabile ai costi di ristrutturazione. Tale impostazione valorizza la dimensione economica del rapporto, riconoscendo il contributo concreto del soggetto che finanzia gli interventi.


Requisiti formali e condizioni di accesso

L’accesso al beneficio è tuttavia subordinato al rispetto di specifici requisiti, sia di natura soggettiva sia documentale. In primo luogo, è necessario che il convivente risulti intestatario delle fatture relative agli interventi e dei bonifici utilizzati per il pagamento. La tracciabilità delle operazioni rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per l’attribuzione della detrazione.

Non è sufficiente, pertanto, una partecipazione economica informale o indiretta: il pagamento deve essere formalmente riconducibile al soggetto che intende avvalersi dell’agevolazione.

Ulteriore condizione essenziale è la sussistenza della convivenza con il possessore o detentore dell’immobile. Tale requisito deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve risultare già esistente al momento di avvio dei lavori, nonché al momento del sostenimento delle spese. Non assume rilievo, invece, una convivenza instaurata successivamente o in via occasionale.


Assenza di contratto e titolo di detenzione

Di particolare interesse è anche il chiarimento relativo al titolo di detenzione dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il convivente può accedere alla detrazione anche in assenza di un formale contratto di comodato. È sufficiente dimostrare la convivenza stabile e il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.


L’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria conferma un orientamento volto a privilegiare la realtà sostanziale dei rapporti rispetto al dato meramente formale. La possibilità per il convivente non proprietario di accedere al bonus ristrutturazioni rappresenta, infatti, un ampliamento significativo delle tutele fiscali, coerente con l’evoluzione delle dinamiche familiari e abitative.

In definitiva, il beneficio fiscale si configura come uno strumento non solo di incentivazione economica, ma anche di riconoscimento del contributo effettivo di tutti i soggetti coinvolti nel miglioramento dell’abitazione, indipendentemente dalla titolarità giuridica del bene.



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