La sentenza n. 2179/2026 del Consiglio di Stato interviene in modo innovativo sul regime del silenzio assenso in materia edilizia, affermando che il titolo abilitativo può formarsi anche in presenza di profili di non conformità urbanistica, purché l’istanza sia giuridicamente e strutturalmente “configurabile”. La decisione incide significativamente sull’equilibrio tra potere amministrativo e iniziativa privata, rafforzando il principio di certezza dei rapporti giuridici e di responsabilizzazione dell’amministrazione procedente.
Nel sistema dell’edilizia, il permesso di costruire è soggetto a un regime procedimentale improntato alla semplificazione amministrativa, nel quale assume rilievo centrale l’istituto del silenzio assenso.
Tale meccanismo, previsto dal combinato disposto della legge sul procedimento amministrativo e del Testo Unico dell’Edilizia, attribuisce al decorso del termine senza provvedimento espresso il valore sostitutivo di un’accoglienza tacita dell’istanza.
La ratio dell’istituto è duplice: da un lato evitare l’inerzia amministrativa e i conseguenti blocchi procedimentali; dall’altro garantire certezza giuridica al richiedente, trasferendo sul soggetto pubblico l’onere di una tempestiva decisione.
La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato trae origine da una domanda di permesso di costruire relativa a un intervento edilizio in area soggetta a pianificazione attuativa non ancora approvata.
Il Comune aveva negato il titolo, fondando il diniego sulla non conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente. Il richiedente, tuttavia, evidenziava il decorso infruttuoso del termine procedimentale, sostenendo l’intervenuta formazione del silenzio assenso.
Il giudizio, dopo una prima decisione favorevole del TAR, è stato devoluto al Consiglio di Stato, chiamato a chiarire i limiti applicativi dell’istituto.
Con la sentenza n. 2179/2026, il Consiglio di Stato afferma un principio di particolare rilievo sistematico: il silenzio assenso può perfezionarsi anche in presenza di non conformità urbanistica dell’intervento, purché la domanda sia “configurabile” sotto il profilo giuridico e procedimentale.
Secondo il Collegio, infatti, l’istituto non è funzionale alla certificazione della legittimità sostanziale dell’opera, bensì alla definizione del procedimento amministrativo in caso di inerzia dell’amministrazione.
Ne deriva che il parametro rilevante non è la conformità urbanistica del progetto, bensì la sua idoneità formale a essere esaminato dall’ente procedente.
La pronuncia individua, tuttavia, due ipotesi nelle quali il silenzio assenso non può operare:
Al di fuori di tali ipotesi, anche un progetto urbanisticamente non conforme può determinare la formazione del titolo per silentium.
La sentenza chiarisce che il decorso del termine procedimentale comporta la formazione di un titolo edilizio pienamente efficace, con conseguente perdita del potere ordinario di diniego da parte del Comune.
Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di attivare strumenti di autotutela, nei limiti temporali e sostanziali previsti dall’ordinamento, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla formazione del titolo.
Tale assetto conferma la centralità del principio di certezza del diritto, bilanciato dalla permanenza di poteri correttivi straordinari in capo alla pubblica amministrazione.
L’orientamento giurisprudenziale in esame segna un’evoluzione significativa rispetto all’impostazione tradizionale, che subordinava la validità del silenzio assenso alla piena conformità dell’intervento.
La nuova lettura valorizza, invece, il rispetto dei termini procedimentali, spostando il baricentro del sistema dalla valutazione sostanziale dell’opera alla correttezza dell’azione amministrativa.
Ne consegue un rafforzamento degli obblighi istruttori e decisionali in capo agli uffici tecnici comunali, chiamati a evitare che l’inerzia produca effetti giuridici favorevoli al privato anche in presenza di profili urbanisticamente critici.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2179/2026 si colloca in un percorso evolutivo volto alla razionalizzazione dei procedimenti edilizi e alla riduzione dell’inerzia amministrativa.
Il silenzio assenso viene così riconfigurato non solo come strumento di semplificazione, ma come meccanismo idoneo a definire il procedimento con effetti costitutivi, anche in situazioni non pienamente conformi alla disciplina urbanistica.
Tale approdo giurisprudenziale impone una più rigorosa organizzazione dell’azione amministrativa, rafforzando il principio di tempestività quale elemento essenziale di legalità procedimentale nel settore edilizio.
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