Stipendi in contanti: illegittimi e sanzionabili per ogni singolo pagamento.

Il pagamento della retribuzione in contanti ai lavoratori dipendenti costituisce una violazione della normativa vigente in materia di lavoro e può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative anche particolarmente gravose, con un aggravio economico che si moltiplica in relazione a ciascun singolo episodio di erogazione irregolare.

Con la sentenza n. 6633/2026, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito in modo definitivo il divieto di corresponsione della retribuzione in denaro contante, confermando un orientamento rigoroso volto a rafforzare i principi di tracciabilità e trasparenza nei rapporti di lavoro.


Il caso: accertamenti ispettivi e conferme nei gradi di merito

La vicenda trae origine da un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, a seguito del quale l’Ispettorato del Lavoro aveva irrogato una sanzione nei confronti di un’azienda per aver corrisposto lo stipendio in contanti a una lavoratrice.

La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della dipendente, caratterizzate da precisione e coerenza, sufficienti a dimostrare la reiterazione dei pagamenti non tracciati.

Il datore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione, nella speranza di ottenere una riforma della decisione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato integralmente le doglianze, confermando la sanzione e introducendo un principio di particolare rilievo sistematico.


Il principio affermato dalla Cassazione: ogni pagamento è una violazione autonoma

Secondo i giudici di legittimità, ogni corresponsione della retribuzione effettuata in contanti integra un illecito amministrativo autonomo e distinto, non suscettibile di essere considerato come una violazione unitaria o continuata.

Ne consegue l’esclusione dell’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della legge n. 689/1981, con la conseguenza che ciascun pagamento irregolare deve essere sanzionato separatamente.

Si tratta di un principio che incide in modo significativo sull’entità complessiva delle sanzioni, determinando un incremento proporzionale al numero dei pagamenti effettuati in violazione della normativa.


Il quadro normativo: il divieto di retribuzione in contanti

Il divieto di corresponsione della retribuzione in contanti trova il proprio fondamento nella normativa introdotta con la Legge di Bilancio 2018, la quale ha imposto l’obbligo di pagamento delle somme dovute al lavoratore esclusivamente mediante strumenti tracciabili, quali bonifico bancario, assegno o strumenti elettronici.

La finalità della disposizione è duplice: da un lato contrastare fenomeni di evasione fiscale e lavoro sommerso, dall’altro garantire la piena tracciabilità dei flussi retributivi, considerata elemento essenziale di legalità del rapporto di lavoro.

Non rileva, dunque, la correttezza dell’importo corrisposto: ciò che assume rilievo determinante è la modalità con cui la retribuzione viene erogata.


Sanzioni e regime applicabile

La violazione del divieto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 5.000 euro per ciascun pagamento irregolare.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre precisato che non è applicabile l’istituto della diffida, normalmente previsto per la regolarizzazione delle violazioni, rendendo quindi immediatamente operativa la sanzione.

Resta possibile il pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689/1981, pari a 1.666,67 euro, corrispondente a un terzo del massimo edittale.


L’impatto economico: sanzioni moltiplicate per ogni erogazione

L’aspetto di maggiore rilievo della pronuncia riguarda le conseguenze economiche derivanti dall’esclusione del cumulo giuridico.

Poiché ogni pagamento costituisce un illecito autonomo, le sanzioni non si sommano in modo forfettario, ma si moltiplicano per ciascuna erogazione non tracciata.

Ne deriva che, ad esempio, quattro mensilità corrisposte in contanti determinano una sanzione complessiva pari a 6.666,68 euro in misura ridotta, con importi ulteriormente crescenti in caso di pagamenti frazionati o settimanali.


Le implicazioni per datori di lavoro e lavoratori

La sentenza n. 6633/2026 segna un ulteriore consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare il principio di tracciabilità delle retribuzioni.

Per i datori di lavoro, il quadro risultante impone un rigoroso adeguamento delle procedure aziendali, eliminando qualsiasi forma di pagamento in contanti, anche se occasionale o giustificata da esigenze contingenti, e adottando esclusivamente strumenti tracciabili.

Per i lavoratori, la pronuncia conferma che la modalità di pagamento costituisce un elemento essenziale di tutela, non meramente formale: anche laddove l’importo sia corretto e conforme alla contrattazione collettiva, il mancato rispetto delle forme previste dalla legge determina comunque l’illegittimità dell’erogazione.


La decisione della Cassazione rafforza in modo significativo il sistema di controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro, attribuendo centralità assoluta alla tracciabilità delle retribuzioni.

In tale contesto, il pagamento in contanti non rappresenta una mera irregolarità formale, bensì una violazione autonoma e reiterabile, idonea a generare sanzioni progressive e potenzialmente molto onerose.



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